Rivalutazione di terreni e partecipazioni

22 Gennaio 2024

Notizia Flash n. 5/2024

——Con le disposizioni contenute nell’art. 1, commi 52-53 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) vengono riaperti – per l’ennesima volta – i termini per procedere alla rideterminazione del costo di acquisto di terreni e partecipazioni quotate e non quotate.

——Approfittiamo della circostanza per un brevissimo riepilogo della normativa:

  • la rivalutazione serve per ridurre (o addirittura azzerare) l’IRPEF dovuta sulla plusvalenza derivante dalla cessione di terreni (agricoli o edificabili) o di partecipazioni (quotate o non quotate) → la rivalutazione è inutile per i terreni agricoli ereditati o posseduti da più di 5 anni, poiché per essi la plusvalenza non è comunque tassabile; inoltre, in caso di minusvalenza (valore di perizia > prezzo di vendita) essa non è deducibile;
  • la rivalutazione interessa per lo più le persone fisiche (anche estero residenti) che posseggono tali beni non nell’ambito della propria attività imprenditoriale o professionale (quindi non sotto la “cappella” di una partita IVA), bensì nella sfera giuridica privata; possono essere interessate alla norma anche le società semplici e gli enti non commerciali;
  • la proprietà dei beni rivalutabili deve sussistere alla data del 1° gennaio 2024 → è indifferente la circostanza che essi possano essere già stati venduti prima del termine per perfezionare la rivalutazione (ad esempio: azioni cedute a febbraio 2024, comunque rivalutabili a giugno 2024);
  • l’imposta sostitutiva dovuta è pari al 16% del valore del terreno o della partecipazione non quotata quale risulta dalla perizia giurata di stima; per i titoli quotati la base di calcolo è costituita dalla media aritmetica delle quotazioni rilevate nel mese di dicembre 2023;
  • il versamento – con codice-tributo “8055” per le partecipazioni non quotate, “8056” per i terreni e “8057” per le partecipazioni quotate (per i primi due codici l’anno di riferimento è il “2023”, mentre per il terzo è il “2024”) – può essere eseguito in unica rata (scadente il 30 giugno 2024) oppure in tre rate annuali (scadenti il 30 giugno 2024, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026, con interessi al tasso del 3% annuo sulle rate successive alla prima);
  • in caso di pregressa rivalutazione dello stesso bene è possibile scomputare l’imposta sostitutiva a suo tempo versata, ma non è possibile chiedere a rimborso l’eventuale maggior importo versato;
  • in caso di rivalutazione solo parziale (es. si possiede il 30% di una Srl e si è rivalutato in passato solo il 10%) secondo l’Agenzia delle Entrate si applica il criterio LIFO valevole per le cessioni → in caso di futura nuova rivalutazione essa dovrà interessare, per prima, la quota già rivalutata;
  • occorrerà ricordarsi di compilare il quadro RT della dichiarazione dei redditi per l’anno 2024.

——Con le regole attuali la convenienza a ricorrere alla rivalutazione – rispetto all’alternativa di versare l’imposta del 26% sulla plusvalenza realizzata – si ha allorquando la plusvalenza è superiore al 61,54% del valore normale o periziato del bene.

——Sottolineiamo, infine, che gli effetti della rivalutazione di terreni e partecipazioni:

  • si mantengono in caso di donazione → il donatario acquisisce a titolo gratuito il bene con il valore fiscalmente rivalutato dal donante;
  • si perdono in caso di successione → l’erede subentra al de cuius nel valore del bene quale risulta dalla denuncia di successione, a nulla rilevando il maggior valore affrancato dal de cuius.