"Ravvedimento speciale" in scadenza

22 Aprile 2024

Notizia Flash n. 23/2024

——Tra le molteplici possibilità di definizione delle violazioni fiscali offerte dalla Legge di Bilancio 2023, ve n’è una che non solo è ancora aperta, ma è stata anche recentemente estesa nella sua portata.

——Ci riferiamo al “ravvedimento speciale” previsto dall’art. 1, commi 174-178, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, norma che permette di regolarizzare, con il pagamento di sanzioni ridotte a 1/18:

  • le infedeli dichiarazioni dei Modelli IRES, IRAP, IVA e 770 → sanzione ridotta dal 90% al 5%;
  • le violazioni su fatturazione e registrazione delle operazioni → sanzione ridotta dal 90% al 5%;
  • le indebite compensazioni di crediti “inesistenti” e/o “non spettanti” → sanzione ridotta dal 100% al 5,55% per i crediti “inesistenti”, e dal 30% all’1,67% per i crediti “non spettanti”;
  • le indebite deduzioni e/o detrazioni di imposta → sanzione ridotta dal 30% all’1,67%,
  • la mancata dichiarazione di redditi prodotti all’estero e le violazioni in tema di IVIE e IVAFE, mentre non possono essere regolarizzati gli omessi/tardivi versamenti, le omesse dichiarazioni e le infedeltà nella compilazione del quadro RW.

——Il ventaglio delle violazioni sanabili è, dunque, molto ampio; è richiesto che la dichiarazione interessata dalla regolarizzazione sia stata a suo tempo regolarmente presentata e che l’irregolarità o l’omissione a suo tempo commesse vengano rimosse.

——Con le modifiche apportate dapprima dall’art. 3, comma 12-undecies del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, e poi dall’art. 7, commi 6 e 7, del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, sono stati ampliati l’ambito temporale entro il quale rilevano le violazioni regolarizzabili e il termine per perfezionare il “ravvedimento”.

——Inizialmente la Legge di Bilancio 2023 aveva limitato la regolarizzazione alle dichiarazioni “validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti”, fissando la data del 30 settembre 2023 quale deadline per perfezionare il “ravvedimento speciale”. Poi il D.L. 215/23 aveva esteso la possibilità di regolarizzazione anche al periodo d’imposta 2022, fissando il termine di versamento alla data del 31 marzo 2024. La formulazione della nuova norma non era chiara: non si capiva se valesse solo per le violazioni del 2022 o riaprisse i termini anche per gli anni precedenti.

——L’ultima disposizione in ordine di tempo – quella contenuta nel D.L. 39/24 – proroga al 31 maggio 2024 il termine per il perfezionamento del “ravvedimento speciale” (con la rimozione delle violazioni), e riapre la “finestra” a coloro che avessero commesso irregolarità o omissioni nei periodi d’imposta fino al 2021 a condizione che, entro il termine del 30 settembre 2023, non abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (si ritiene siano ammessi coloro che non ha fatto nulla entro il 30 settembre 2023, ma anche coloro che hanno rimosso solo la violazione senza pagare le rate, oppure hanno “ravveduto” solo alcuni anni e non altri).

——Il pagamento può essere fatto in unica soluzione, entro il 31 maggio 2024, oppure ratealmente: per le regolarizzazioni riferite agli anni fino al 2021 viene richiesta una maxi rata pari ai 5/8 del dovuto, da versare entro il 31 maggio 2024, mentre le tre rate residue – maggiorate di interessi al tasso del 2% annuo – scadranno il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre 2024; per i “ravvedimenti speciali” riferiti all’anno 2022 le tre rate residue scadranno il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre 2024.