Decreto "Salva Superbonus"

25 Gennaio 2024

Notizia Flash n. 6/2024

——La mancata proroga del Superbonus del 110% era ampiamente nota da tempo, ma, ciò nonostante, non tutti i cantieri sono riusciti a terminare i lavori entro la scadenza del 31 dicembre 2023. Al fine di mitigare, almeno in parte, gli effetti derivanti dalla fine del periodo agevolato, sono intervenute le disposizioni del D.L. 29 dicembre 2023, n. 212, che legiferano in diverse direzioni.

——Innanzitutto, con l’art. 1 viene previsto che non saranno oggetto di recupero le detrazioni maturate per interventi agevolati con il Superbonus del 90-110%, per le quali sia stata esercitata l’opzione dello “sconto in fattura” ovvero della “cessione del credito” (restano quindi esclusi dalla salvaguardia i bonus minori e le detrazioni in dichiarazione dei redditi), sulla base di S.A.L. entro il 31 dicembre 2023, ove l’intervento non sia stato ultimato e ciò abbia comportato il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche → in buona sostanza, il decreto consente – alle condizioni sopra descritte – di modificare o interrompere i lavori, senza alcun pregiudizio sul bonus già acquisito; la finalità è quella di evitare contenziosi tra i contribuenti e le imprese esecutrici dei lavori.

——Inoltre, sempre l’art. 1 prevede un contributo (esentasse) a favore dei soggetti – condòmini, proprietari (o comproprietari) di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, con esclusione quindi di titolari di case unifamiliari e di unità indipendenti – titolari di un reddito “famigliare” di riferimento non superiore a € 15.000,00, per sostenere le spese dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024 in relazione a interventi edilizi in corso, per i quali sia stato raggiunto un S.A.L. almeno del 60% alla data del 31 dicembre 2023 → la finalità della norma è quella di offrire una parziale compensazione della quota delle spese sostenute non più coperta dal bonus fiscale (sceso dal 110% al 70%), ma appare difficile ipotizzare un committente di lavori edili con un reddito di riferimento tanto esiguo.

——Ma la vera “doccia fredda” è contenuta nell’art. 3, con il quale il Legislatore limita il “bonus barriere architettoniche” ai soli interventi relativi a scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici; vengono, quindi, esclusi dal bonus fiscale gli interventi relativi agli infissi e di rifacimento dei bagni, gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

——Non solo. Dall’anno 2024 anche gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche saranno soggetti al divieto di “sconto in fattura” ovvero “cessione del credito”, quindi sarà possibile solo la detrazione in dichiarazione dei redditi; “sconto” e “cessione” resteranno possibili, per gli anni 2024 e 2025, ai condomini (in relazione agli interventi sulle parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa) e alle persone fisiche (in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito “famigliare” di riferimento non superiore a € 15.000,00).

——Dal “bastone” si salvano gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche per i quali, anteriormente al 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del decreto in commento), risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, ovvero per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.