Regolarizzazione del magazzino

18 Gennaio 2024

Notizia Flash n. 4/2024

——Con l’art. 1, commi 78-85 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) viene offerta la possibilità di procedere a riallineare eventuali difformità tra valori contabili e valori effettivi delle giacenze iniziali di magazzino.

——I soggetti potenzialmente beneficiari sono solo le imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d’esercizio (quindi i soli soggetti cd. “OIC adopter”) e che tengono la contabilità ordinaria.

——L’oggetto della regolarizzazione – stante il richiamo della norma al solo art. 92 del D.P.R. n. 917/86 – sono le giacenze iniziali di beni (oggetto di produzione o di compravendita), quindi dalla disciplina sono esclusi i servizi in corso di esecuzione, le commesse infrannuali e quelle ultrannuali.

——Il periodo d’imposta interessato è quello in corso al 30 settembre 2023 (quindi l’anno 2023 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) → oggetto della possibile regolarizzazione sono dunque (per i soggetti “solari”) le giacenze iniziali al 1° gennaio 2023.

——Il riallineamento può avvenire mediante:

  • l’eliminazione delle esistenze iniziali (sia per quantità che per valore) superiori a quelle effettive → contabilmente la scrittura sarà la seguente: Riserva di patrimonio netto a Rimanenze iniziali;
  • l’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse (solo per quantità, non è possibile alcuna “rivalutazione” del magazzino) → a partita doppia avremo: Rimanenze iniziali a Riserva di P.N.

——Il costo fiscale del riallineamento varia a seconda della soluzione scelta:

  • in caso di eliminazione di esistenze iniziali sono dovute:
    • l’IVA (applicata con l’aliquota media dell’anno 2023) sul valore delle esistenze iniziali eliminate moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione che verrà stabilito con decreto dirigenziale;
    • l’imposta sostituiva (di IRPEF, IRES e IRAP) del 18% sulla differenza tra il valore maggiorato (lo stesso sul quale è stata applicata l’IVA) e il valore delle esistenze eliminate;
  • in caso di iscrizione di esistenze iniziali è dovuta solo l’imposta sostituiva (di IRPEF, IRES e IRAP) del 18% sul valore iscritto.

——Le imposte dovute vanno versate in due rate di pari importo:

  • la prima entro il termine per il versamento delle imposte a saldo per l’anno 2023 (estate 2024);
  • la seconda entro il termine per il versamento della seconda rata di acconto per l’anno 2024 (novembre 2024).

——L’imposta sostitutiva del 18% è indeducibile ai fini IRPEF, IRES e IRAP.

——L’adeguamento dei valori richiederà la compilazione di un quadro aggiuntivo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, non avrà conseguenze sanzionatorie di alcun tipo, e non potrà costituire motivo di accertamento fiscale per i periodi d’imposta precedenti. Per contro, non avrà effetto su eventuali p.v.c. o accertamenti già notificati alla data del 1° gennaio 2024.

——La regolarizzazione delle giacenze iniziali, offerta dalla Legge di Bilancio, ahinoi non potrà essere sfruttata per far emergere la “riserva LIFO” che dovesse annidarsi tra le pieghe della contabilità.