"Sconto in fattura" e "cessione del credito" al capolinea

8 Aprile 2024

Notizia Flash n. 21/2024

——Il D.L. 29 marzo 2024, n. 39, in vigore dallo scorso 30 marzo 2024, ha sostanzialmente posto la parola “fine” alla possibilità di monetizzare i bonus edilizi attraverso lo “sconto in fattura” e la “cessione del credito”, chiudendo la porta anche alla “via d’uscita” rappresentata dalla cd. “remissione in bonis”, che permetteva di regolarizzare le comunicazioni di esercizio delle opzioni viziate da errori.

——In particolare, l’art. 1 del decreto esclude dai bonus edilizi tutti gli interventi che si erano salvati dalla “scure” del D.L. 16 febbraio 2023, n. 11 (quelli da superbonus con CILA per interventi su unità immobiliari unifamiliari, delibera condominiale di autorizzazione dei lavori e richiesta di titolo abilitativo per demolizioni e ricostruzioni, già presenti anteriormente al 17 febbraio 2023; quelli per altri bonus edilizi con richiesta del titolo abilitativo o inizio dei lavori, avvenuta registrazione del preliminare o stipula dell’atto di compravendita in caso di “bonus casa acquisti” o di “sismabonus acquisti”, sempre anteriori al 17 febbraio 2023), per i quali, alla data del 30 marzo 2024 non era stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati (non sarà ritenuta sufficiente la sola presentazione dei documenti validi ai fini urbanistici) → per tali interventi non saranno più possibili lo “sconto in fattura” o la “cessione del credito”, ma solo la detrazione in dichiarazione dei redditi.

——Al fine di consentire il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, il decreto (art. 3) introduce, inoltre, l’obbligo di una comunicazione di talune informazioni (dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi, ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data del 30 marzo 2024, ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente al 30 marzo 2024 negli anni 2024 e 2025, percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute negli anni 2024 e 2025).

——La predetta comunicazione – il cui contenuto, termini e modalità di invio saranno resi noti con apposito decreto ministeriale – andrà indirizzata:

  • all’ENEA da parte dei soggetti che sostengono spese per interventi di efficientamento energetico, e
  • al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” da parte dei soggetti che sostengono spese per interventi antisismici,

ed è prevista anche per coloro che:

  • entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
  • hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

——La sanzione per l’omissione della comunicazione sarà pari a € 10.000 per i lavori già avviati, mentre per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale.

——Dulcis in fundo (art. 4), l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta derivanti dallo “sconto in fattura” e/o dalla “cessione del credito” verrà inibito nel caso in cui il contribuente sia debitore verso l’Erario – per importi iscritti a ruolo scaduti, e non oggetto di sospensione o di rateazione – per somme superiori a € 10.000. Il “blocco”, operativo fino a concorrenza del debito erariale, potrà essere rimosso anche utilizzando in compensazione proprio i bonus edilizi.