Rimborso contributi gestione artigiani/commercianti

24 Luglio 2023

Notizia Flash n. 36/2023

——Una notizia, cui dovranno prestare particolare attenzione coloro che versano contributi IVS alle gestioni artigiani e commercianti INPS, arriva dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 17295 del 16 giugno 2023: vi si afferma che, nel calcolo dei contributi dovuti alle gestioni IVS dell’INPS, il reddito imponibile IRPEF deve essere conteggiato sottraendo l’ACE.

——La tesi va contro il “pensiero” dell’istituto di previdenza, che da sempre (circolare n. 90 del 27 giugno 2012) sosteneva che il calcolo dovesse essere operato assumendo il reddito imponibile al lordo della (ovverosia senza la) riduzione ACE.

——Probabilmente non stiamo parlando di chissà quali importi in gioco, tuttavia non va dimenticato che il diritto al rimborso dell’eventuale versamento indebito si prescrive in dieci anni, ed allora, se l’orizzonte temporale si allarga così tanto, qualche ragionamento in più per valutare la convenienza a presentare l’istanza di rimborso può essere opportuno.

——Facciamo un piccolo passo indietro.

——I contributi IVS (acronimo di Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) hanno l’obiettivo di finanziare le spese che l’INPS sostiene per le prestazioni economiche riconosciute nei casi di anzianità, morte o inabilità del lavoratore assicurato. Si tratta di una sorta di tutela assicurativa, il cui premio costituisce una parte dei contributi previdenziali che i titolari di partita IVA versano all’INPS e che, quando spetterà, saranno restituiti in forma di pensione.

——Gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti INPS non sono solo i titolari di aziende individuali, ma anche i Soci operativi (quelli cioè che concretamente operano nell’azienda, non limitandosi a finanziarla con le quote del capitale sociale possedute) delle S.n.c., S.a.s, S.r.l. (non delle S.p.a.) operanti nel settore dell’artigianato o del commercio.

——La base imponibile per il calcolo di tali contributi è costituita dalla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF (per i soci si assume pro quota il reddito imponibile dichiarato dalla società); poiché l’ACE è un onere deducibile che riduce il predetto reddito imponibile, la Corte di Cassazione afferma che tale voce (l’ACE) abbatte sia la base imponibile fiscale che quella contributiva.

——Che fare, dunque, di fronte a tale notizia? Se gli importi in gioco possono non essere ritenuti rilevanti, non va trascurata la circostanza che – contrariamente a quanto previsto per i lavoratori dipendenti – i contributi in questione indebitamente versati non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse; in altre parole, i versamenti in più non servono assolutamente a nulla, e allora tanto vale farseli rimborsare.

——I passi da compiere sono due: prima si propone domanda di rimborso all’INPS, che dovrebbe provvedervi, senza il riconoscimento degli interessi, entro 90 giorni; solo ove non si ottenesse risposta, oppure essa fosse negativa, si potrà azionare l’azione legale, con la richiesta anche degli interessi per il tempo trascorso dopo la richiesta di rimborso.