La contabilizzazione dei ricavi

27 Luglio 2023

Notizia Flash n. 37/2023

——L’Organismo Italiano di Contabilità ha approvato un nuovo principio contabile, che riguarda la contabilizzazione dei ricavi di vendita di beni e di prestazione di servizi; il nuovo principio contabile – OIC n. 34 – troverà applicazione agli esercizi che inizieranno dal 1° gennaio 2024, motivo per cui in questi ultimi mesi del 2023 le aziende dovranno prendere confidenza col nuovo principio e, soprattutto, adattare la contrattualistica e il piano dei conti alle nuove disposizioni.

——La novità più rilevante riguarda l’identificazione della cd. “unità elementare di contabilizzazione”; infatti, da un unico contratto possono scaturire più diritti e obbligazioni da contabilizzare separatamente (si pensi, ad esempio, alla vendita di un macchinario cui è associata la prestazione di un servizio di assistenza tecnica per un certo periodo di tempo: la contabilizzazione del ricavo di vendita dovrà essere tenuta distinta dalla contabilizzazione del provento per il servizio di manutenzione).

——La separazione delle singole unità elementari non è fattibile quando: a) i beni e i servizi previsti dal contratto sono integrati o interdipendenti tra loro (ciò accade quando i singoli beni o servizi non possono essere utilizzati separatamente dal cliente ma solo in combinazione gli uni agli altri); b) una o più prestazioni previste dal contratto non rientrano nelle attività caratteristiche della società e sono prestate gratuitamente.

——La ripartizione del prezzo complessivo, ove non prevista dal contratto, può essere operata basandosi: a) sui prezzi di mercato delle singole “unità elementari”; b) sulla stima dei costi attesi per l’adempimento del contratto, aumentati di un margine; c) per differenza tra totale e prezzi già imputati.

——La successiva imputazione del ricavo in bilancio seguirà il principio di competenza economica:

  • per le cessioni di beni assumerà rilevanza il momento in cui, contemporaneamente: a) è avvenuto il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici connessi alla vendita (determinabile avuto riguardo alle clausole contrattuali e all’esperienza storica); b) l’ammontare dei ricavi può essere determinato in modo attendibile; c) il processo produttivo dei beni è completato;
  • per le prestazioni di servizi la rilevazione a Conto economico avverrà in base allo stato di avanzamento (misurabile in base alle ore di lavoro svolto o ai costi sostenuti) se sono rispettate entrambe le seguenti condizioni: a) l’accordo tra le parti prevede che il diritto al corrispettivo per il venditore matura via via che la prestazione è eseguita; b) l’ammontare del ricavo di competenza può essere misurato attendibilmente. Nel caso in cui la società non possa rilevare il ricavo secondo il criterio dello stato di avanzamento, questo deve essere iscritto a Conto economico quando la prestazione è stata definitivamente completata.

——Eventuali corrispettivi aggiuntivi (incentivi, premi di risultato) vanno stanziati solo se ragionevolmente certi, mentre per quelli rettificativi (sconti, penalità, resi) va operata la miglior stima possibile.

——Come si può intuire, ciò imporrà la distinta evidenza – nei contratti, prima ancora che nella contabilità – dei corrispettivi riferiti alle diverse “unità elementari di contabilizzazione” di cui si compone il prezzo praticato al cliente; ciò al fine di evitare contestazioni da parte del Fisco, perché il principio di competenza per le cessioni di beni è diverso rispetto a quello delle prestazioni di servizi.