Necessità di "data certa" per la deduzione del T.F.M

17 Luglio 2023

Notizia Flash n. 35/2023

—–Con l’ordinanza n. 19445 del 10 luglio 2023 la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del trattamento di fine mandato (T.F.M.) deliberato a favore degli amministratori di società.

—–E lo ha fatto pronunciandosi in termini molto severi.

—–Partiamo, innanzitutto, dalla norma: ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 917/86 “L’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: (…) c) indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (…) se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto (…)”. Abbiamo sottolineato il requisito “temporale”, così come lo ha scritto il Legislatore.

—–L’arresto della Corte di Cassazione, sul punto, è assai discutibile: gli Ermellini affermano che l’attribuzione del T.F.M. avvenuta “in occasione” della nomina dell’amministratore non soddisfa il requisito temporale previsto dalla legge, perché non è “anteriore”.

—–L’interpretazione dei giudici sembra fare riferimento alla “data della nomina” – generalmente coincidente con quella del verbale di Assemblea che la delibera – mentre, come si è sottolineato, la norma fa invece riferimento alla “data di inizio del rapporto”, che può anche differire, in quanto coincide con la data nella quale l’amministratore nominato accetta la carica (situazione ricorrente quando la persona nominata non è presente in Assemblea).

—–Come uscirne?

—–È la stessa Corte di Cassazione a suggerirlo: nella sentenza n. 13384 del 1° luglio 2020 i giudici affermano che “Ai fini della deducibilità per competenza dell’accantonamento al TFM, si ritiene poi necessaria (…) una preventiva comunicazione sociale al singolo amministratore, avente data certa e contenente l’indicazione della volontà assembleare di nominare il destinatario della missiva come componente dell’organo di gestione, riconoscendogli il diritto al trattamento di fine mandato”. Quindi si potrebbe ricorrere ad una lettera, inviata tramite Pec prima dell’Assemblea, con la quale i soci preannunciano al futuro amministratore la loro volontà di nominarlo tale e di riconoscergli il T.F.M.

—–Ma non è tutto. La stessa sentenza (n. 19445/2023) afferma che, in caso di dimissioni e nuova nomina dell’amministratore con attribuzione del T.F.M., difetta il requisito della stessa “anteriorità”, poiché non vi è soluzione di continuità tra i due mandati. Qui la soluzione, ove possibile, potrebbe essere quella di realizzare la “discontinuità” richiesta attraverso, ad esempio, una “carica-ponte”, ma certamente il rischio che ciò possa essere disconosciuto dal Fisco non è così remota.

—–Ci stiamo complicando la vita? Può darsi. Fatto sta che, purtroppo, il “precedente” si è creato, e ci vuole davvero poco perché l’Agenzia delle Entrate o il giudice tributario di turno ne facciano “cattivo uso” contro il contribuente.

—–In conclusione, ricordiamo che in assenza di “data certa” l’onere sostenuto dalla società – per l’accantonamento della quota annuale di T.F.M. – resta deducibile, ma solo nell’esercizio di erogazione dell’indennità di fine mandato (quindi la deduzione fiscale viene rinviata, di molto, nel tempo).