Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni

17 Maggio 2022

Notizia Flash n. 7/2022

——È stato prorogato al 15 novembre 2022 il termine per il perfezionamento della rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti da persone fisiche: entro il nuovo termine va redatta (e giurata) la perizia di stima e versata l’unica o la prima rata dell’imposta sostitutiva dovuta.

——Approfittiamo della circostanza per un brevissimo riepilogo della normativa:

  • la rivalutazione serve per ridurre (o addirittura azzerare) l’IRPEF dovuta sulla plusvalenza derivante dalla cessione di terreni (agricoli o edificabili) o di partecipazioni (non quotate) la rivalutazione è inutile per i terreni agricoli ereditati o posseduti da più di 5 anni, poiché per essi la plusvalenza non è comunque tassabile; inoltre, in caso di minusvalenza (valore di perizia > prezzo di vendita) essa non è deducibile;
  • la rivalutazione interessa per lo più le persone fisiche (anche estero residenti) che posseggono tali beni non nell’ambito della propria attività imprenditoriale o professionale (quindi non sotto la “cappella” di una partita IVA), bensì nella sfera giuridica privata; possono essere interessate alla norma anche le società semplici e gli enti non commerciali;
  • la proprietà dei beni rivalutabili deve sussistere alla data del 1° gennaio 2022 è indifferente la circostanza che essi possano essere già stati venduti prima del termine per perfezionare la rivalutazione (ad esempio: azioni cedute a marzo 2022, comunque rivalutabili a novembre 2022);
  • l’imposta sostitutiva dovuta è pari al 14% del valore del terreno o della partecipazione quale risulta dalla perizia giurata di stima;
  • il versamento – con codice-tributo “8055” per le partecipazioni e “8056” per i terreni (in entrambi i casi l’anno di riferimento è il “2022”) – può essere eseguito in unica rata (scadente il 15 novembre 2022) oppure in tre rate annuali (scadenti il 15 novembre 2022, il 15 novembre 2023 ed il 15 novembre 2024, con interessi al tasso del 3% annuo sulle rate successive alla prima);
  • in caso di pregressa rivalutazione dello stesso bene è possibile scomputare l’imposta sostitutiva a suo tempo versata, ma non è possibile chiedere a rimborso l’eventuale maggior importo all’epoca versato;
  • in caso di rivalutazione solo parziale (es. si possiede il 30% di una Srl e si è rivalutato in passato solo il 10%) secondo l’Agenzia delle Entrate si applica il criterio LIFO valevole per le cessioni in caso di futura nuova rivalutazione essa dovrà interessare, per prima, la quota già rivalutata.

——Rispetto agli esordi – nel 2002 – della presente normativa l’imposta sostitutiva dovuta è sensibilmente rincarata: con le regole attuali la convenienza a ricorrere alla rivalutazione – rispetto all’alternativa di versare il 26% sulla plusvalenza realizzata – si ha allorquando il prezzo di vendita del bene supera di almeno 2,17 volte il costo del medesimo.

——Sottolineiamo, infine, che gli effetti della rivalutazione di terreni e partecipazioni:

  • si mantengono in caso di donazione il donatario acquisisce a titolo gratuito il bene con il valore fiscalmente rivalutato dal donante;
  • si perdono in caso di successione l’erede subentra al de cuius nel valore del bene quale risulta dalla denuncia di successione, a nulla rilevando il maggior valore affrancato dal de cuius.