Deducibilità TFM

9 Maggio 2022

Notizia Flash n. 6/2022

——In tempi di approvazione dei bilanci e di rinnovi delle cariche sociali, torna di attualità il tema del trattamento di fine mandato (T.F.M.) a favore degli amministratori di società.

——Come noto, per la deducibilità – per competenza – del costo riferito all’accantonamento annuo è richiesto (dall’Agenzia delle Entrate1) che il diritto al T.F.M. risulti da un atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto. Di contrario avviso l’Associazione Dottori Commercialisti2, che ritiene l’esistenza dell’atto di data certa essenziale solo ai fini della tassazione separata del T.F.M., ferma restando in ogni caso la deducibilità per competenza del costo dell’accantonamento annuo.

——A parte l’eterno scontro di cui sopra, sono interessanti alcuni spunti offerti dalla giurisprudenza, di cui tenere conto:

  1. la previsione nello statuto sociale del T.F.M., con l’indicazione della sua misura o anche solo dei parametri oggettivi che ne consentano la chiara determinazione, soddisfa i requisiti sia per la deducibilità del costo per l’azienda, sia per la tassazione separata in capo all’amministratore3 à è un’indicazione pratica di agevole percorribilità formale (richiedendosi solo la modifica statutaria), ma forse di non altrettanto semplice attuazione sostanziale (vincolando a priori la determinazione del quantum);
  2. per la deducibilità del costo dell’accantonamento annuo, l’importo del T.F.M. non deve necessariamente rispettare i limiti previsti dall’art. 2120 del Codice civile per il T.F.R. (retribuzione annua : 13,5)4; la giurisprudenza ritiene che non è possibile assimilare tout court il rapporto che lega l’amministratore alla società (che si fonda sulle norme relative al mandato) con la disciplina contrattuale del lavoro dipendente.

——Si ritiene che l’attribuzione del T.F.M. possa avvenire anche in caso di rinnovo di carica: in tal caso l’accettazione dell’amministratore deve avvenire in data successiva a quella in cui l’atto di nomina ha ricevuto “data certa” (quest’ultima può essere comprovata, ad esempio, mediante l’estratto notarile del libro delle deliberazioni dell’assemblea, oppure mediante l’invio all’amministratore con raccomandata di copia della delibera in plico senza busta).


1R.M. 22 maggio 2008, n. 211/E
2Norma di comportamento 7 aprile 2011, n. 180
3Corte di Cassazione, ordinanza 19 ottobre 2018, n. 26431
4Corte di Cassazione, ordinanze 19 ottobre 2021, n. 28827 e 6 novembre 2020, n. 24848