Notizia flash n. 8/2022

——–Un nuovo adempimento sta per interessare il mondo dei “bonus edilizi”, e cioè l’obbligo di indicare – sia negli “atti di affidamento dei lavori” (= i contratti) che nelle “fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori” – che “i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81”.
——–Vediamo di tratteggiare brevemente il nuovo adempimento:
- i bonus fiscali che richiedono la nuova indicazione sono:
- il superbonus del 110%, il bonus facciate ed il bonus del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche, sia in caso di detrazione in dichiarazione che per cessione o sconto in fattura;
- gli altri bonus edilizi solo in caso di cessione o sconto in fattura;
- i cantieri interessati sono solo quelli di valore complessivo superiore ad € 70.000 → nel caso i lavori, inizialmente previsti sotto tale soglia, dovessero in seguito superarla per effetto di una variante o anche solo per un rincaro o un cambio di materiale, si ritiene che si possa procedere all’integrazione del contratto;
- il nuovo obbligo coinvolge solo chi esegue i lavori edili (e, perciò, deve applicare uno dei contratti dell’edilizia1) di cui all’allegato X al D.Lgs. 81/2008, mentre ne è escluso chi, anche nel medesimo cantiere, esegue lavori non edili → non è purtroppo chiaro come il committente possa sincerarsi della sussistenza di tale requisito (è sufficiente controllare il Durc? oppure verificare il codice di iscrizione dell’impresa presso la cassa edile provinciale?);
- la dicitura – che può riprendere il testo a colori riportato in apertura ma deve riportare il CCNL applicato – va riportata nel blocco “Altri dati gestionali” del tracciato Xml della fattura elettronica (o sulla fattura cartacea ove ancora ammessa) → se manca la si può “aggiungere” generando un documento integrativo da inviare in conservazione unitamente al tracciato Xml ricevuto;
- va da sé che dall’obbligo è escluso chi non si avvale dell’opera di personale dipendente → in tali casi è cautelativamente consigliato di riportare comunque una dicitura del seguente tenore: “L’impresa dichiara di non avere lavoratori dipendenti e di conseguenza di non applicare i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81”;
- niente dicitura nemmeno per le parcelle professionali per pratiche edilizie, Ape, visto di conformità, ecc., poiché tali servizi non sono qualificati come “opere”;
- il nuovo obbligo decorre dalla data del 27 maggio 2022 ed interessa i lavori avviati successivamente (si ritiene faccia fede la “data di avvio dei lavori” risultante nella pratica edilizia);
- la sanzione per l’omessa indicazione è pesantissima: poiché viene vietato il rilascio del visto di conformità sui dati delle dichiarazioni o al momento della cessione del credito d’imposta o dello sconto in fattura, di fatto il contribuente perde il diritto al bonus fiscale.

1Le imprese iscritte alla cassa edile applicano tre contratti: 1) CCNL firmato da Ance e Alleanza delle cooperative (LegaCoop, Confcooperative, Agci); 2) CCNL firmato dalle associazioni artigiane (Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Casartigiani); 3) CCNL della piccola e media industria firmato da Confapi Aniem.