Fatture bonus edili con richiamo CCNL

24 Maggio 2022

Notizia flash n. 8/2022

——–Un nuovo adempimento sta per interessare il mondo dei “bonus edilizi”, e cioè l’obbligo di indicare – sia negli “atti di affidamento dei lavori” (= i contratti) che nelle “fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori” – che “i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81”.

——–Vediamo di tratteggiare brevemente il nuovo adempimento:

  • i bonus fiscali che richiedono la nuova indicazione sono:
  • il superbonus del 110%, il bonus facciate ed il bonus del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche, sia in caso di detrazione in dichiarazione che per cessione o sconto in fattura;
  • gli altri bonus edilizi solo in caso di cessione o sconto in fattura;
  • i cantieri interessati sono solo quelli di valore complessivo superiore ad € 70.000  nel caso i lavori, inizialmente previsti sotto tale soglia, dovessero in seguito superarla per effetto di una variante o anche solo per un rincaro o un cambio di materiale, si ritiene che si possa procedere all’integrazione del contratto;
  • il nuovo obbligo coinvolge solo chi esegue i lavori edili (e, perciò, deve applicare uno dei contratti dell’edilizia1) di cui all’allegato X al D.Lgs. 81/2008, mentre ne è escluso chi, anche nel medesimo cantiere, esegue lavori non edili  non è purtroppo chiaro come il committente possa sincerarsi della sussistenza di tale requisito (è sufficiente controllare il Durc? oppure verificare il codice di iscrizione dell’impresa presso la cassa edile provinciale?);
  • la dicitura – che può riprendere il testo a colori riportato in apertura ma deve riportare il CCNL applicato – va riportata nel blocco “Altri dati gestionali” del tracciato Xml della fattura elettronica (o sulla fattura cartacea ove ancora ammessa)  se manca la si può “aggiungere” generando un documento integrativo da inviare in conservazione unitamente al tracciato Xml ricevuto;
  • va da sé che dall’obbligo è escluso chi non si avvale dell’opera di personale dipendente in tali casi è cautelativamente consigliato di riportare comunque una dicitura del seguente tenore: “L’impresa dichiara di non avere lavoratori dipendenti e di conseguenza di non applicare i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81”;
  • niente dicitura nemmeno per le parcelle professionali per pratiche edilizie, Ape, visto di conformità, ecc., poiché tali servizi non sono qualificati come “opere”;
  • il nuovo obbligo decorre dalla data del 27 maggio 2022 ed interessa i lavori avviati successivamente (si ritiene faccia fede la “data di avvio dei lavori” risultante nella pratica edilizia);
  • la sanzione per l’omessa indicazione è pesantissima: poiché viene vietato il rilascio del visto di conformità sui dati delle dichiarazioni o al momento della cessione del credito d’imposta o dello sconto in fattura, di fatto il contribuente perde il diritto al bonus fiscale.

1Le imprese iscritte alla cassa edile applicano tre contratti: 1) CCNL firmato da Ance e Alleanza delle cooperative (LegaCoop, Confcooperative, Agci); 2) CCNL firmato dalle associazioni artigiane (Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Casartigiani); 3) CCNL della piccola e media industria firmato da Confapi Aniem.