Investimenti 4.0 e in R&S da "prenotare"

2 Aprile 2024

Notizia Flash n. 20/2024

——Un decreto-legge – approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 marzo 2024, nonostante non fosse inizialmente previsto all’ordine del giorno – rischia di agitare ulteriormente il sonno degli imprenditori che hanno effettuato (o intendono effettuare) investimenti in beni 4.0 ovvero in attività di ricerca e sviluppo.

——Ci riferiamo all’art. 6 del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, pubblicato in G.U. il giorno stesso e in vigore dal 30 marzo 2024; quindi, quanto verrà in seguito illustrato deve ritenersi già applicabile.

——Come anticipato, la norma interessa gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 (art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) e gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica (art. 1, commi 200-202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica (art. 1, commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies, della legge n. 160/19).

——La concreta fruizione – cioè, l’effettivo utilizzo in compensazione nel Mod. F24 – dei crediti d’imposta spettanti in dipendenza dell’effettuazione degli investimenti di cui sopra, sarà soggetta ad un meccanismo di “prenotazione” del bonus fiscale così articolato:

  • invio di una comunicazione “preventiva” (si ritiene, prima della firma dell’ordine), in via telematica, dell’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, della presunta ripartizione negli anni del credito e della relativa fruizione → a tal fine verrà “adattata” la modulistica prevista dal decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico (quella, tanto per intenderci, che già da alcuni anni è richiesto facoltativamente di inviare, al fine di consentire il monitoraggio dell’andamento, della diffusione e dell’efficacia del bonus 4.0, senza essere vincolante per l’effettiva fruizione dei crediti d’imposta);
  • invio di una comunicazione “finale”, al completamento degli investimenti, contenente l’aggiornamento a consuntivo delle medesime informazioni già comunicate in via preventiva → il “completamento” dovrebbe essere inteso nell’accezione “fiscale” del termine (cioè, data di consegna per i beni e data di ultimazione per i servizi).

——Il decreto prevede che:

  • per gli investimenti che si intendono effettuare a partire dal 30 marzo 2024, la fruizione dei crediti d’imposta 4.0 e R&S è condizionata all’invio sia della comunicazione “preventiva” che di quella “a consuntivo”;
  • per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 29 marzo 2024, la fruizione dei crediti d’imposta 4.0 e R&S è condizionata all’invio della sola comunicazione “a consuntivo”;
  • per gli investimenti realizzati nell’anno 2023, l’utilizzo in compensazione dei soli residui crediti d’imposta 4.0 (non anche R&S) è condizionato all’invio della comunicazione “a consuntivo”.

——È evidente, da quanto precede, che anche per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024 è operativa la nuova norma di monitoraggio e, in assenza (al momento) della versione aggiornata della modulistica, l’utilizzo in compensazione di tali crediti deve ritenersi in “stand by”.