Le donazioni al vaglio della Cassazione

25 Marzo 2024

Notizia Flash n. 19/2024

——Ha conquistato le prime pagine della stampa specializzata ed è destinata a far parlare di sé a lungo: ci riferiamo alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, n. 7442/2024, depositata il 20 marzo 2024, con la quale è stata decisa una vertenza in materia di imposta di donazione.

——Quando si commenta un caso di giurisprudenza è sempre bene circoscrivere l’ambito della fattispecie sottoposta al vaglio del giudice: nel caso di specie uno zio aveva trasferito ad una propria nipote un importo tramite bonifico dal proprio conto svizzero a quello (sempre svizzero) della nipote; il tutto era stato “confessato” nella dichiarazione resa al Fisco italiano per accedere alla “voluntary disclosure”.

——Nel corpo delle motivazioni della sentenza la Corte di Cassazione distingue tre tipi di donazioni:

  • le “donazioni dirette” o “formali” → quelle perfezionate, per il tramite di un atto notarile, direttamente tra donante e donatario (es. la donazione di una casa dai genitori al proprio figlio);
  • le “donazioni indirette” → quelle, parimenti perfezionate in modo “formale”, che derivano da un atto giuridico, da un negozio unilaterale o da un contratto, che producono effetti analoghi alla donazione diretta (es. il pagamento o l’accollo di un debito altrui, la rinuncia a un diritto → si pensi al genitore che fa intestare la casa al figlio, pagando lui il venditore);
  • le “donazioni informali” → quelle che, sempre animate da spirito di liberalità, realizzano l’accrescimento patrimoniale del donatario e il contemporaneo depauperamento del donante con il semplice compimento di un atto materiale (es. dazione di denaro, cointestazione di un c/c con apporto di liquidità solo da parte di un cointestatario), senza alcuna ulteriore formalità.

——Mentre non vi sono dubbi circa l’assoggettamento a imposta delle “donazioni dirette” – beninteso, tenendo conto del grado di parentela tra donante e donatario, e delle franchigie di legge – i dubbi sorgono a proposito delle “donazioni indirette” e delle “donazioni informali”, per le quali non sempre ricorre la formalità della registrazione, che porta con sé l’obbligo di sottostare all’imposta di donazione.

——La tesi, sul punto, della Corte di Cassazione è la seguente:

  • le “donazioni indirette” sono soggette a imposta di donazione solo ove risultanti da atti soggetti a registrazione (art. 1, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 346/90, che prevede però delle eccezioni), ovvero nei casi (art. 56-bis del D.Lgs. n. 346/90) di registrazione “volontaria” della “donazione indiretta” non risultante da atto soggetto a registrazione, e di “confessione” della “donazione indiretta” in un atto di accertamento tributario (es. in caso di “voluntary disclosure”, come nella fattispecie di cui alla sentenza in commento, e in caso di difesa in un accertamento da “redditometro”);
  • le “donazioni informali” non sono soggette a imposta di donazione, mancando per esse il presupposto dell’atto soggetto a registrazione.

——Chiarito ciò, non va dimenticato che la sentenza in commento si è occupata solo dell’aspetto “fiscale” della questione. Altre sono le possibili problematiche “civilistiche” connesse ad una donazione: la nullità, per quelle non di “modico valore”, ove non sia rispettata la forma (artt. 782 e 783 del Codice civile); la rilevanza della donazione – in ottica successoria – ai fini del calcolo della quota di legittima (artt. 555 e 556 del Codice civile) e della “collazione” (obbligo di conferimento nell’asse ereditario delle donazioni ricevute dai più prossimi congiunti del defunto – artt. 737-751 del Codice civile).

——Buona Pasqua a tutti!