Proroga dei versamenti d'imposta per soggetti ISA

19 Giugno 2023

Notizia Flash n. 30/2023

——Puntuale, come il solstizio d’estate, arriva la proroga del termine per i versamenti d’imposta a carico dei soli soggetti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (cd. ISA): lo ha preannunciato – anche questa, ormai, non è più una novità – il comunicato stampa n. 98 diramato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 14 giugno 2023.

——I soggetti beneficiari – società, imprenditori individuali e professionisti – devono soddisfare contemporaneamente due requisiti:

  • esercitare attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA;
  • dichiarare (per l’anno 2022) ricavi o compensi non superiori al limite previsto per ciascun ISA (solitamente il limite è fissato a € 5.164.569,00).

——Il novero dei soggetti ammessi alla proroga dei versamenti include anche:

  • i soggetti in regime forfettario (art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/14);
  • i cd. “contribuenti minimi” (art. 27, comma 1, D.L. n. 98/11);
  • i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA;
  • i soci di società in regime di “trasparenza fiscale” (artt. 5, 115 e 116 del D.P.R. 917/86);
  • i soggetti che presentano cause di esclusione dagli ISA diverse dal limite di ricavi o compensi.

——Sono esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari.

——La proroga dei termini di versamento, per i soggetti sopra elencati, si articola come segue:

  • il termine per il versamento delle imposte dovute a saldo per l’anno 2022 e quale primo acconto per l’anno 2023 viene differito dal 30 giugno al 20 luglio 2023 → la proroga interessa, di fatto, le sole società che hanno approvato il bilancio d’esercizio entro lo scorso 31 maggio 2023;
  • lo stesso termine vale anche per il versamento dell’IVA dovuta a saldo per l’anno 2022 (ove non eseguito entro la scadenza del 16 marzo 2023)1;
  • il lasso temporale per il versamento dei medesimi importi con la maggiorazione dello 0,4%, a titolo di interesse corrispettivo, viene fissato nei giorni dal 21 al 31 luglio 2023 → rispetto agli anni precedenti il termine finale è molto più ravvicinato e ci sono solo 11 giorni per versare con la maggiorazione.

——Il limite temporale al 31 luglio 2023 viene giustificato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per “cogenti vincoli di finanza pubblica”.

——La proroga dei termini di versamento diventerà “legge” con la conversione del decreto omnibus (D.L. n. 51/23) attualmente all’esame delle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera dei Deputati.

1L’importo deve essere maggiorato degli interessi allo 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo alla scadenza del 16 marzo 2023.