Bonus energetici secondo trimestre

22 Giugno 2023

Notiza Flash n. 31/2023

——Approssimandosi la fine del mese di giugno, è tempo per le imprese di cominciare a pensare al credito d’imposta per gli acquisti di energia elettrica e di gas naturale; con riferimento a tale bonus fiscale l’art. 4 del D.L. 30 marzo 2023, n. 34 ne ha previsto l’estensione al secondo trimestre del 2023.

——Ciascun bonus è concedibile a condizione che il primo trimestre del 2023 abbia fatto registrare un incremento > 30% del costo per kWh della componente energia elettrica o, rispettivamente, del prezzo di riferimento del gas naturale rilevato sul Mercato infragiornaliero (Mi-gas) e pubblicato dal Gestore dei mercati energetici, rispetto al dato riferito al primo trimestre del 2019.

——Vale ancora la regola che, per coloro i quali avessero mantenuto nel primo e nel secondo trimestre del 2023 lo stesso fornitore di energia del primo trimestre del 2019, è possibile inviare al medesimo una specifica comunicazione via Pec per chiedergli di effettuare i conteggi utili per la determinazione del credito d’imposta; il fornitore ha l’obbligo di rispondere entro 60 giorni dalla fine del trimestre di riferimento (nella fattispecie entro il 29 agosto 2023), ma sempre che il cliente gliene faccia espressa richiesta (non è previsto alcun automatismo).

——Chi non potesse avvalersi di tale supporto dovrà ricorrere al “fai da te”: in ciascuna bolletta dovrà individuare gli importi esposti in corrispondenza delle voci “Spese per la materia energia” e “Spesa per la materia gas naturale” e sincerarsi che il consumo indicato in bolletta sia “effettivo” e non “stimato” (in quest’ultimo caso si dovrà attendere la bolletta con l’indicazione del consumo effettivo).

——Premesso quanto sopra, i crediti d’imposta sono concessi per il secondo trimestre del 2023 alle seguenti condizioni:

  • per imprese con contatore di energia elettrica di potenza disponibile ≥ 4,5 kW → credito d’imposta del 10% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2023 (codice-tributo “7016”, anno “2023”);
  • per imprese con consumo medio di gas naturale < 1 GWh/anno → credito d’imposta del 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, effettivamente utilizzato nel secondo trimestre del 2023 per usi diversi da quelli termoelettrici (codice-tributo “7018”, anno “2023”);
  • per le imprese “energivore” il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% della spesa sostenuta (codice-tributo “7015”, anno “2023”), mentre per quelle “gasivore” la misura è del 20% della spesa sostenuta (codice-tributo “7017”, anno “2023”).

——È evidente il significativo ribasso delle percentuali riconosciute rispetto a quelle valevoli per il primo trimestre del 2023.

——I crediti d’imposta maturati nel secondo trimestre del 2023 dovranno essere utilizzati in compensazione (o alternativamente ceduti – solo per l’intero loro ammontare – a terzi, che a loro volta li utilizzeranno in compensazione) tassativamente entro il 31 dicembre 2023.

——Come per gli analoghi bonus dei quali le imprese hanno sino ad ora beneficiato, anche i crediti d’imposta maturati nel secondo trimestre del 2023 non sono imponibili ai fini IRPEF, IRES ed IRAP.