La scissione mediante scorporo

12 Giugno 2023

Notizia Flash n. 29/2023

——Siamo abituati a concepire la scissione come l’operazione mediante la quale uno o più beni (anche non costituenti un’azienda) vengono scorporati da una società (cd. “scissa”) e attributi ad un’altra società (cd. “beneficiaria”), già esistente o neocostituita, le cui quote o azioni vengono assegnate ai soci della società scissa. Tale operazione è disciplinata dagli artt. 2506 – 2506-quater del Codice civile.

——Con l’introduzione dell’art. 2506.1 del Codice civile ad opera dell’art. 51 del D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19 – norma invero emanata per dare attuazione alla Direttiva (UE) 2019/2121 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere – è stata concepita la cd. “scissione mediante scorporo”, che si distingue dalla scissione “tradizionale” per tre aspetti:
• la scissione può essere solo parziale → la società scissa continua ad esercitare la propria attività;
• la società beneficiaria deve essere una “newco” → non può dunque essere una società già esistente;
• le azioni o quote della società beneficiaria vengono assegnate alla società scissa (non quindi ai suoi soci) → in pratica, con l’operazione, la società scissa diventa una holding (o subholding).

——In buona sostanza, con la “scissione mediante scorporo” si sostituisce il possesso diretto dei beni (anche non costituenti un’azienda) con il loro possesso indiretto (cioè per il tramite della partecipazione nella società beneficiaria); per tale ragione il patrimonio netto della società scissa non varia: nell’attivo di Stato patrimoniale agli asset materiali si sostituisce la partecipazione nella società beneficiaria.

——Il nuovo strumento si presenta particolarmente interessante per trasferire soprattutto compendi immobiliari – quindi beni privi della natura di “azienda” – per i quali non è possibile sfruttare il trattamento fiscale favorevole per i conferimenti di azienda o di ramo d’azienda. Evidenti i vantaggi in materia di imposte indirette: proporzionali sui conferimenti di immobili abitativi, fisse in caso di scissione.

——Gli “addetti ai lavori” avranno già notato che lo stesso risultato si poteva già prima ottenere con un’operazione di conferimento, mediate la quale il soggetto conferente attribuisce al soggetto conferitario uno o più beni e riceve in cambio una partecipazione nel soggetto conferitario.

——La differenza tra le due operazioni sta negli aspetti fiscali: mentre il conferimento è un’operazione “realizzativa”1 , cioè genera imposte da versare per il soggetto conferente, la “scissione mediante scorporo” è un’operazione fiscalmente “neutrale”, quindi non fa emergere materia imponibile.

——Secondo le prime autorevoli interpretazioni della dottrina (circolare Assonime n. 14 dell’11 maggio 2023), la partecipazione nella “newco” beneficiaria assumerebbe lo stesso costo fiscale dei beni scorporati e, ai fini Pex, erediterebbe l’anzianità di possesso dei beni e il requisito della prima iscrizione tra le immobilizzazioni. Resterebbe difficile da soddisfare – a modesto avviso dello scrivente – il requisito della “commercialità” dell’attività svolta da una società il cui patrimonio sia costituito da un mero coacervo di beni non aventi la natura di un’azienda.

——La norma, infine, vieta la “scissione mediante scorporo” alle società in liquidazione che abbiano già iniziato la distribuzione dell’attivo.

1Fatta eccezione per le operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento in regime di “realizzo controllato” (artt. 175 e 177 D.P.R. n. 917/86)