Fringe benefit: soglia per l'anno 2023

10 Luglio 2023

Notizia Flash n. 34/2023


——La soglia di esenzione dei fringe benefit per l’anno 2023 varia a seconda che il lavoratore dipendente abbia o meno figli a carico: lo ha stabilito l’art. 40 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 (cd. “Decreto Lavoro”), convertito nella Legge 3 luglio 2023, n. 85.

——Cominciamo col distinguere le due categorie di beneficiari dei fringe benefit:

  • da una parte ci sono i lavoratori dipendenti che hanno figli a carico → sono inclusi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi e quelli affidati; la condizione per essere “fiscalmente a carico” è soddisfatta allorquando:
    • il figlio non ha più di 24 anni di età e ha percepito nell’anno un reddito ≤ € 4.000,00;
    • il figlio ha più di 24 anni di età e ha percepito nell’anno un reddito ≤ € 2.840,51;
  • dall’altra parte ci sono i lavoratori dipendenti senza figli (fiscalmente) a carico.

——La norma in commento – che si applica solo per l’anno 20231 – prevede che, per i lavoratori dipendenti con figli (fiscalmente) a carico, la soglia del fringe benefit è di € 3.000,00 ed include “il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati (…) nonché le somme erogate o rimborsate (…) dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.

——Questo significa che se il lavoratore dipendente (con figli fiscalmente a carico) riceve dal proprio datore di lavoro beni e/o servizi, ovvero il rimborso delle utenze domestiche entro l’importo complessivo di € 3.000,00, tale somma non costituisce reddito di lavoro dipendente.

——Per i lavoratori dipendenti senza figli (fiscalmente) a carico il limite del fringe benefit resta fermo ad € 258,23 (art. 51, comma 3, D.P.R. n. 917/86) ed è limitato ai soli beni ceduti e/o servizi prestati dal datore di lavoro, senza includere il rimborso delle utenze domestiche.

——Per entrambe le categorie di soggetti beneficiari, il supero delle rispettive soglie determina l’assoggettamento a tassazione dell’intero importo percepito (e non solo dell’eccedenza); la soglia di €3.000,00 (ovvero quella di € 258,23) non costituisce, infatti, una franchigia.

——Operativamente sono richiesti due adempimenti:

  • il datore di lavoro deve preventivamente informare le rappresentanze sindacali unitarie, ove presenti, dell’applicazione del limite di esenzione maggiorato;
  • il lavoratore dipendente deve fornire al datore di lavoro un’autodichiarazione in cui attesti di avere diritto a fruire della soglia di € 3.000,00, indicando il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico.

——Per quanto concerne la documentazione da conservare, relativamente al rimborso delle spese per utenze domestiche, la norma nulla dice, per cui si intendono applicabili i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 35/E del 4 novembre 2022 (commentata con la Notizia Flash n. 14/2022, cui si fa rinvio).

1Per il principio di cassa “allargata” si considerano i fringe benefit erogati fino al 12 gennaio 2024.