La Svizzera fuori dalla "black list"

29 Agosto 2023

Notizia Falsh n. 39/2023

——A partire dal 1° gennaio 2024 la Svizzera non farà più parte della “black list”.

——Lo stabilisce il D.M. MEF 20 luglio 2023, che toglie la Svizzera dall’elenco degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato, contenuto nel D.M. 4 maggio 1999 (la “black list” per le persone fisiche).

——La più importante conseguenza della nuova disposizione riguarda la “disattivazione” dell’inversione dell’onere della prova che incombe sui cittadini italiani che intendano trasferire la loro residenza in Svizzera: fino al 31 dicembre 2023 continuerà ad operare la presunzione che il trasferimento della residenza sia fittizio, e pertanto essi saranno presuntivamente considerati ancora residenti in Italia a tutti gli effetti, fatta salva la prova contraria (basata su un adeguato corredo probatorio da offrire all’Agenzia delle Entrate) che il trasferimento di residenza sia invece effettivo. A partire dal 1° gennaio 2024, invece, il trasferimento sarà considerato effettivo, e l’onere della prova di dimostrarne la fittizietà graverà sull’Amministrazione finanziaria.

——Anche a fronte dell’efficacia delle nuove regole continueranno, in ogni caso, a trovare applicazione, in caso di conflitto di residenza, le c.d. “tie-breaker rules” previste dall’art. 4 della Convenzione Italia-Svizzera, che individuano, quali criteri per la valutazione della residenza, l’abitazione permanente, il centro degli interessi vitali, il luogo di soggiorno abituale, ecc.

——Un’altra conseguenza sarà il venir meno del raddoppio delle sanzioni in caso di violazioni alla normativa sul monitoraggio fiscale: gli errori e le omissioni nella compilazione del quadro RW, relativamente ad attività immobiliari e/o finanziarie possedute in Svizzera, non saranno più sanzionati dal 6% al 30%, ma solo dal 3% al 15% dell’importo non correttamente dichiarato (art. 5 del D.L. n. 167/90).

——La Svizzera rimane inclusa nella “black list” recata dal D.M. 21 novembre 2001 ma, per quello che vale, le comunicazioni di irregolarità inviate dall’Agenzia delle Entrate precisano che il raddoppio delle sanzioni da quadro RW opera solo se lo Stato in cui si trovano i beni è menzionato nella “black list” di cui al D.M. 4 maggio 1999, senza ulteriori specificazioni, e ciò dovrebbe essere sufficiente a sgombrare ogni dubbio.

——Ed ancora, verrà meno la presunzione che gli investimenti e le attività di natura finanziaria possedute in Svizzera e non dichiarate nel quadro RW siano frutto di evasione fiscale, fatta salva la prova contraria della legittima provenienza dei fondi (art. 12, comma 2, D.L. n. 78/09).

——Dulcis in fundo, non scatterà il raddoppio dei termini di accertamento, pertanto le violazioni alla normativa in materia di monitoraggio fiscale (quadro RW) dovranno essere accertate dall’Amministrazione finanziaria entro l’ordinario termine di cinque anni decorrente da quello di presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 12, commi 2-bis e 2-ter, D.L. n. 78/09).