L'individuazione del "titolare effettivo"

4 Settembre 2023

Notizia Flash n. 40/2023

——Hanno iniziato, per primi, gli istituti di credito, le società di leasing e le società fiduciarie, a breve sarà il turno delle dichiarazioni dei redditi, e tra non molto toccherà al Registro delle Imprese: tutti vogliono conoscere i nominativi dei “titolari effettivi” che si celano dietro i soggetti economici.

——La motivazione di tale richiesta di informazioni risiede prevalentemente nella normativa finalizzata a contrastare l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231).

——Il “titolare effettivo” viene definito come “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente1, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita” (art. 1, comma 2, lett. pp) del D.Lgs. n. 231/07).

——La sua individuazione è immediata nelle ditte individuali – coincidendo con i titolari delle medesime – e nelle società di persone (S.n.c., S.a.s) – coincidendo con tutti i soci (indipendentemente dall’entità della partecipazione posseduta o dalla qualifica di “accomandanti” o “accomandatari”).

——Più problematica è la casistica delle società di capitali (S.r.l., S.p.a), nell’ambito delle quali la ricerca del “titolare effettivo” deve seguire un preciso ordine fissato dal Legislatore:

1. proprietà diretta → in primis va accertato se vi sono persone fisiche che posseggano più del 25% del acapitale sociale →in caso affermativo essi vanno tutti annoverati tra i “titolari effettivi”;

2. proprietà indiretta → in seconda battuta il possesso di più del 25% del capitale sociale va verificato ase viene ottenuto per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona.

——In caso di possesso di partecipazione sia diretta che indiretta da parte della medesima persona fisica, le percentuali vanno sommate per verificare il superamento della soglia del 25%. Se dovesse occorrere risalire la catena partecipativa (es. il socio > 25% è una società), la soglia va verificata ad ogni livello. In presenza di usufrutto e nuda proprietà vanno considerati “titolari effettivi” entrambi.

——Ove l’assetto proprietario non consenta l’identificazione dei “titolari effettivi”, si individuerà:

3. il soggetto cui è attribuito il controllo dell’ente → la norma indica tre possibili fattispecie: a) acontrollo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) controllo di voti sufficienti per aesercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria; c) esistenza di particolari vincoli contrattuali ache consentano di esercitare un’influenza dominante.

——Si tratta di situazioni che si possono verificare in presenza di “sindacati di voto”, oppure di soci che hanno il potere di imporre la propria volontà nelle decisioni sulla nomina degli amministratori.

——In via residuale soccorre un ultimo criterio, che individua il “titolare effettivo” nel

4. soggetto titolare di poteri di legale rappresentanza, amministrazione o direzione → ove si faccia aricorso a tale criterio, vanno spiegate le ragioni dell’impossibilità di identificare il “titolare effettivo” aattraverso uno dei criteri della “proprietà” (nn. 1 e 2) o del “controllo” (n. 3).

——Alcuni esempi di tali figure sono gli amministratori delegati e i direttori generali.

1Il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico” (art. 1, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 231/07)