La clausola della "roulette russa"

31 Luglio 2023

Notizia Flash n. 38/2023

——Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 22375 del 25 luglio 2023 è stata sdoganata la validità della cd. Russian roulette clause (clausola della “roulette russa”), nota anche come “clausola del cowboy”.

——Chiariamo, innanzitutto, il contesto nel quale si fa ricorso a tale clausola: nelle società con due soci paritetici (partecipazione al 50% ciascuno) o, in caso di più soci, con una ripartizione delle quote/azioni tale da determinare un bilanciamento dei voti, si possono determinare situazioni di stallo decisionale che, ove non risolte, possono condurre anche allo scioglimento della società per “l’impossibilità di funzionamento (…) dell’Assemblea” (art. 2484, comma 1, n. 3 del Codice civile).

——Per scongiurare il verificarsi di tali situazioni, una soluzione può essere quella di inserire nello statuto sociale (oppure nella scrittura privata che disciplina i patti parasociali) la clausola della “roulette russa”; essa prevede che, in caso di stallo decisionale, uno o ciascuno dei soci possa formulare un’offerta di acquisto, ad un determinato prezzo, della partecipazione dell’altro socio, mentre quest’ultimo potrà accettare l’offerta altrui alle condizioni proposte ovvero acquistare a sua volta, al prezzo proposto, la quota dell’offerente.

——In altre parole, dallo stallo si esce con un’offerta di acquisto della partecipazione altrui che, o viene accettata, oppure può trasformarsi in un obbligo di vendita della propria partecipazione all’altro socio alle medesime condizioni dell’offerta di acquisto. È chiaro che tale eventualità renderà equo il prezzo offerto per l’acquisto, dovendo coincidere con quello al quale l’offerente è disposto a vendere.

——Come anticipato, la clausola in questione è passata sotto il vaglio della Corte di Cassazione, la quale ha sentenziato che la sua apposizione:

  • non determina la sussistenza di alcuna “condizione meramente potestativa”1 (art. 1355 del Codice civile), tale da comportarne la nullità → innanzitutto la situazione di stallo non può dipendere dal solo socio offerente, inoltre – come già evidenziato – il prezzo offerto non può certo qualificarsi come “arbitrario”, dovendo tener conto della decisione finale di controparte;
  • non viola il divieto di “patto leonino” (art. 2265 del Codice civile: “è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite”) → la clausola opera solo in presenza di stallo decisionale (situazione eventuale), inoltre lo stesso meccanismo di funzionamento prevede che l’offerta possa “ritorcersi” contro l’offerente;
  • garantisce la congrua valorizzazione della partecipazione del socio uscente (artt. 2437-ter e 2437-sexies del Codice civile, rispettivamente in caso di recesso ovvero di riscatto di azioni) → rispetto a tali situazioni il socio destinatario dell’offerta non è in una situazione di soggezione pura a fronte dell’altrui diritto potestativo, ma fruisce a propria volta di un diritto di scelta.

——Laddove vi fossero ripartizioni paritetiche del capitale sociale, la soluzione di introdurre la clausola della “roulette russa” va certamente presa in considerazione.

1Fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza.