Equo compenso per i professionisti

5 Giugno 2023

Notizia Flash n. 28/2023

Con la Legge 21 aprile 2023, n. 49 il Legislatore si è prefisso lo scopo di tutelare i professionisti nell’ambito dei rapporti d’opera professionali in cui essi si trovino nella posizione di “contraenti deboli”, imponendo alle controparti contrattuali di corrispondere un compenso “equo” con riferimento alla prestazione resa ed impendendo l’imposizione di clausole troppo restrittive e vincolanti, che sbilancino il contratto a favore del “contraente forte”.

La tutela normativa riguarda i “rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’articolo 2230 del codice civile”, indipendentemente dalle modalità con le quali essi vengano formalizzati.

Sotto il profilo soggettivo, la legge individua quali “contraenti forti” i seguenti:

  • le imprese bancarie e assicurative;
  • le società controllate dalle imprese bancarie e assicurative o loro mandatarie;
  • le imprese che, nell’anno precedente al conferimento dell’incarico, hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori ovvero hanno realizzato ricavi superiori ai 10 milioni di euro;
  • le Pubbliche Amministrazioni e le società soggette al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175).

Quando il compenso convenuto può definirsi “equo” secondo la nuova normativa? Quando è:

  • proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto;
  • proporzionato al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale;
  • conforme ai compensi previsti dai parametri fissati con appositi decreti ministeriali (per i dottori commercialisti, in particolare, si fa riferimento al D.M. 20 luglio 2012, n. 140).

La legge sanziona con la nullità le clausole redatte in violazione delle disposizioni sull’equo compenso: non viene, dunque, travolto l’intero accordo tra le parti, ma solo la clausola redatta contra legem. In particolare, saranno d’ora in poi vietate talune clausole vessatorie, quali quelle che:

  • prevedono un compenso inferiore ai parametri fissati dai decreti ministeriali di riferimento;
  • impongono al professionista l’anticipazione di spese o gli vietano di chiedere acconti;
  • lasciano al cliente la possibilità di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
  • permettono al cliente di pretendere dal professionista l’esecuzione di prestazioni aggiuntive gratis;
  • prevedono la rinuncia del professionista al rimborso delle spese;
  • prevedono, in sede di rinnovo dell’accordo, la possibilità di applicare l’equo compenso ai rapporti pendenti se ciò comporta una parcella di minore ammontare;
  • condizionano il pagamento dell’onorario per assistenza e consulenza in materia contrattuale alla firma del contratto;
  • prevedono termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla fattura o dalla richiesta di pagamento;
  • obbligano il professionista a pagare a clienti o a terzi compensi, corrispettivi o rimborsi per l’uso di software, banche dati, gestionali, servizi di assistenza tecnica o di formazione e, più in generale, di qualsiasi altro bene o servizio richiesto dal cliente.

La nullità può essere fatta valere dal professionista giudizialmente, anche ricorrendo a pareri di congruità dei compensi rilasciati dall’Ordine o Collegio professionale di appartenenza.

La norma è entrata in vigore il 20 maggio 2023 e troverà applicazione solo ai rapporti d’opera professionale instaurati a partire dalla suddetta data.