Prestiti obbligazionari e titoli di debito

6 Maggio 2024

Notizia Flash n. 26/2024

——L’art. 7 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 (cd. “Legge Capitali”) ha modificato l’art. 2412 del Codice civile, norma che disciplina – per le S.p.a. – i limiti all’emissione di un prestito obbligazionario.

——Ordinariamente una società per azioni può emettere obbligazioni – al portatore o nominative – per un importo che, complessivamente, non può essere superiore al doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. Nel bilancio d’esercizio è solitamente presente un prospetto che espone la suddivisione delle riserve di patrimonio netto secondo la loro disponibilità; quindi, non dovrebbe essere difficile la verifica del suddetto limite (sul cui rispetto è chiamato ad esprimersi anche il Collegio Sindacale).

——Il riferimento all’“ultimo bilancio approvato” rendeva irrilevanti eventuali aumenti del capitale sociale iscritti nel registro delle imprese successivamente alla data di riferimento del bilancio d’esercizio, rendendo necessaria l’approvazione di un bilancio straordinario, ove si intendesse ampliare il limite all’emissione del prestito obbligazionario.

——Con la modifica apportata all’art. 2412 del Codice civile dalla “Legge Capitali”, l’entità del capitale sociale di riferimento non è più il dato risultante dall’ultimo bilancio approvato bensì quello “risultante dall’ultima delle iscrizioni di cui all’articolo 2444, primo comma (del Codice civile)”; tale norma prevede che entro “trenta giorni dall’avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese un’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito”.

——La predisposizione e l’approvazione di un bilancio straordinario restano necessari ove si intenda far leva anche sull’ammontare delle riserve disponibili, qualora esse non risultino dal bilancio d’esercizio nell’importo occorrente per supportare il valore dell’emissione.

——Per completezza di trattazione, si ricorda che – sempre ai sensi dell’art. 2412 del Codice civile – il limite del doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali (banche, assicurazioni, Sim, Sgr, Sicav, Sicaf, ecc.); in tale fattispecie, in caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali. Non è soggetta al citato limite l’emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi.

——Ove le obbligazioni siano destinate ad essere sottoscritte esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali (ad esempio Oicr e fondi pensione), qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell’emissione, non si applicano limiti di importo all’emissione del prestito e non vi è l’obbligo di rispondere della solvibilità del debitore in caso di circolazione delle obbligazioni.

——Quest’ultima disposizione è stata introdotta anche per i titoli di debito emessi dalle S.r.l., al fine di agevolare il reperimento di risorse finanziarie da parte delle società non quotate; peraltro, per le S.r.l., l’emissione di titoli di debito è sempre stata circoscritta ai soli investitori professionali.