Fringe benefit: soglie per l'anno 2024

1 Febbraio 2024

Notizia Flash n. 8/2024

——L’art. 1, commi 16-17, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) modifica ancora una volta la soglia di esenzione dei fringe benefit, riproponendo la distinzione, già prevista per l’anno 2023, tra lavoratori dipendenti con o senza figli a carico.

——Cominciamo proprio col ripassare le due categorie di beneficiari dei fringe benefit:

  • da una parte ci sono i lavoratori dipendenti che hanno figli a carico → sono inclusi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi e quelli affidati; la condizione per essere “fiscalmente a carico” è soddisfatta allorquando:
    • il figlio non ha più di 24 anni di età e ha percepito nell’anno un reddito ≤ € 4.000,00;
    • il figlio ha più di 24 anni di età e ha percepito nell’anno un reddito ≤ € 2.840,51;
  • dall’altra parte ci sono i lavoratori dipendenti senza figli (fiscalmente) a carico.

——La norma in commento – che si applica solo per l’anno 20241 – innanzitutto amplia l’elenco delle fattispecie nelle quali possono articolarsi i fringe benefit: al “valore dei beni ceduti e dei servizi prestati (…) nonché (alle) somme erogate o rimborsate (…) dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”, si aggiungono le somme rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento “delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa2.

——La nuova disposizione necessita di chiarimenti in merito alla nozione di “prima casa” (nota nell’ambito della disciplina dell’imposta di registro, ma sconosciuta nel comparto delle imposte dirette, ove il riferimento più prossimo è quello di “abitazione principale”) e alla tipologia delle “spese per l’affitto” (solo il canone di locazione o anche le spese accessorie e le imposte di registro e di bollo?).

——Le nuove soglie dei fringe benefit, entro le quali i controvalori complessivamente ricevuti nell’anno non costituiscono reddito di lavoro dipendente, sono le seguenti:

  • per i lavoratori dipendenti con figli (fiscalmente) a carico€ 2.000,00 (nel 2023 era € 3.000,00);
  • per i lavoratori dipendenti senza figli (fiscalmente) a carico€ 1.000,00 (nel 2023 era € 258,23).

——Per entrambe le categorie di soggetti beneficiari, il supero delle rispettive soglie determina l’assoggettamento a tassazione dell’intero importo percepito (e non solo dell’eccedenza); le soglie di € 2.000,00 e, rispettivamente, di € 1.000,00 non costituiscono, infatti, una franchigia.

——Operativamente sono sempre richiesti due adempimenti:

  • il datore di lavoro deve preventivamente informare le rappresentanze sindacali unitarie, ove presenti, dell’applicazione del limite di esenzione maggiorato;
  • il lavoratore dipendente deve fornire al datore di lavoro un’autodichiarazione in cui attesti di avere diritto a fruire della soglia di € 2.000,00, indicando il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico.

1Per il principio di cassa “allargata” si considerano i fringe benefit erogati fino al 12 gennaio 2025.

2In caso di rimborso di interessi sul mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, si riduce la base di calcolo della detrazione IRPEF del 19%, e quindi il beneficio viene parzialmente mitigato.