Aumento aliquote IVIE e IVAFE

5 Febbraio 2024

Notizia Flash n. 9/2024

——L’art. 1, comma 91, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) porta in dote un rincaro sia dell’IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero) che dell’IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero).

IVIE

——Trattasi dell’imposta che colpisce il possesso di beni immobili (fabbricati e terreni) ubicati all’estero; sono soggetti passivi le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, che sono proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie (non di sola nuda proprietà) ovvero locatari di beni immobili (anche in costruzione) in leasing.

——L’imposta è calcolata su una base imponibile pari al costo dell’immobile (risultante dall’atto di acquisto o dai contratti) o, in mancanza, sulla base del valore di mercato rilevato nel luogo ove il bene è situato. La Legge di Bilancio innalza dal 2024 l’aliquota dell’IVIE dallo 0,76% all’1,06% annuo.

——Spetta un credito d’imposta – detraibile fino a concorrenza dell’imposta in commento – pari all’eventuale imposta patrimoniale versata sul medesimo bene nello Stato ove esso è situato.

——L’imposta va versata entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all’anno di riferimento ed il possesso dei beni va dichiarato nel quadro RW, col quale viene liquidata l’imposta.

IVAFE

——Tale imposta colpisce il possesso di attività finanziarie detenute all’estero; ne sono soggetti le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice.

——L’imposta è dovuta nella misura fissa annua di € 34,20 per ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuto all’estero (con giacenza media annua ≤ € 5.000,00), mentre viene calcolata su una base imponibile pari al valore di mercato delle altre attività finanziarie (valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di OICR, contratti a termine e derivati, criptovalute) rilevato al termine dell’anno solare nel luogo in cui sono detenute (utilizzando la documentazione dell’intermediario di riferimento per le singole attività) o, in mancanza, sulla base del valore nominale o di rimborso.

——L’imposta viene determinata, proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione, applicando l’aliquota del 2 per mille annuo. A partire dall’anno 2024 l’aliquota dell’IVAFE viene innalzata al 4 per mille annuo sulle sole attività finanziarie detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, per la cui individuazione si deve fare riferimento al D.M. 4 maggio 1999. Ricordiamo, a tal riguardo, che proprio dall’anno 2024 la Svizzera non fa più parte della black list di cui al citato decreto, per cui per le attività finanziarie detenute nella Confederazione Elvetica l’IVAFE continuerà ad essere conteggiata con l’aliquota del 2 per mille annuo.

——L’IVAFE, dopo aver scomputato l’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero, va versata entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all’anno di riferimento ed il possesso dei beni va dichiarato nel quadro RW, col quale viene liquidata l’imposta.