Comunicazione bonus energia 2022: "riapertura" termine

3 Luglio 2023

Notizia Flash n. 33/2023

——Mai dire mai! Soprattutto in materia fiscale.

——Ricorderete che il 16 marzo 2023 è scaduto il termine per l’invio telematico della comunicazione relativa ai crediti d’imposta maturati per gli acquisti di energia elettrica e di gas naturale effettuati nel secondo semestre 2022; l’adempimento era necessario solo in presenza di crediti d’imposta non ancora utilizzati in compensazione alla data del 16 marzo 2023, e la sua inosservanza era sanzionata con la perdita di tali crediti (infatti a partire dal 17 marzo 2023 veniva scartato il Mod. F24 con il quale si tentava di utilizzare in compensazione un ammontare di credito superiore a quello indicato nella comunicazione, ovvero l’intero credito residuo se la comunicazione non era stata inviata).

——La maggior parte dei contribuenti si è affrettata ad utilizzare in compensazione i citati crediti entro la data del 16 marzo 2023, pur di evitarsi il fastidio dell’ennesimo adempimento burocratico, ma qualcuno è rimasto col “cerino in mano”, essendosi dimenticato di inviare la comunicazione.

——Ma ecco che, per tali contribuenti “smemorati”, l’Agenzia delle Entrate lancia una (neanche tanto) inaspettata “ciambella di salvataggio”: con la risoluzione n. 27/E del 19 giugno 2023 l’Amministrazione finanziaria afferma che l’adempimento della comunicazione non rappresenta un elemento costitutivo del credito d’imposta, ma la sua omissione ne inibisce soltanto l’utilizzo in compensazione a partire – come detto – dal 17 marzo 2023.

——Il mancato invio della comunicazione viene pertanto qualificato come una “irregolarità formale”, che può pertanto beneficiare dell’istituto della cd. remissione in bonis, la qual cosa di fatto equivale ad una riapertura dei termini, seppur gravata dal pagamento di una sanzione. Quanto precede, naturalmente, a condizione che non siano nel frattempo iniziate attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

——All’atto pratico, dunque, sarà ancora possibile inviare la predetta comunicazione entro la data del 30 settembre 2023 – che è il termine di scadenza per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta maturati per gli acquisti di energia elettrica e di gas naturale effettuati nel secondo semestre 2022 – previo versamento, tramite Mod. F24 ELIDE, di una sanzione di € 250,00 (codice tributo “8114”).

——La “riapertura” è a beneficio non solo di coloro i quali avessero omesso del tutto l’adempimento, ma anche di chi vi avesse provveduto commettendo degli errori (ad esempio, indicando un importo inferiore a quello effettivamente spettante): in tale ultimo caso, va prima annullata la comunicazione errata, poi va versata la sanzione ed infine va inviata la comunicazione corretta.

——Con un avviso pubblicato in data 26 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha preannunciato la riapertura del canale telematico per l’invio della comunicazione in commento.

——Solo dopo aver inviato la comunicazione ed aver eseguito il versamento della sanzione, sarà possibile l’utilizzo in compensazione dei bonus fiscali in questione.