Proroga della "Rottamazione quater"

22 Maggio 2023

Notizia Flash n. 27/2023

——C’è ancora tempo per aderire alla “Rottamazione quater”.

——Con l’art. 4 del D.L. 10 maggio 2023, n. 51 – i cui contenuti erano stati anticipati con il “comunicato legge” del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 aprile 2023 – il termine per presentare l’istanza telematica è stato differito dal 30 aprile al 30 giugno 2023.

——A cascata sono stati differiti:

  • il termine a disposizione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per comunicare al contribuente gli importi dovuti, che è slittato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 → si dovrà pazientare fino al termine dell’estate per conoscere gli importi da versare;
  • il termine di pagamento dell’unica o, in caso di rateazione, della prima rata, che è stato posticipato dal 31 luglio al 31 ottobre 2023 → in caso di versamento rateale il termine per il pagamento della prima rata – pari al 10% del totale complessivamente dovuto – si avvicina al termine di versamento della seconda rata – anch’essa pari al 10% – che resta fissato al 30 novembre 2023; quindi, dal punto di vista finanziario, è importante “far bene i conti” della provvista necessaria.

——Il resto dell’impianto normativo non è stato modificato; di seguito proponiamo un breve ripasso.

——Sono interessati alla “Rottamazione quater” i ruoli affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 → non è rilevante la data di notifica della cartella ma la data riportata nella sezione della medesima ove vengono esposti i dettagli degli importi dovuti: in particolare occorre vedere la data indicata in corrispondenza della voce “Consegnato il …… Ruolo (stra)ordinario”; se tale data non è successiva al 30 giugno 2022 il requisito temporale è soddisfatto.

——Il beneficio consiste nell’azzeramento di tutti gli interessi (di ritardata iscrizione a ruolo e di mora), delle sanzioni e degli aggi di riscossione; in pratica restano dovuti solo l’importo capitale (per tributi/contributi omessi), le spese di notifica ed eventuali spese per procedure esecutive. Restano di fatto escluse dal beneficio le multe stradali (la cui sanzione resta dovuta).

——Sarà possibile versare da un minimo di 1 fino ad un massimo di 18 rate: la prima (pari al 10% del dovuto) entro il 31 ottobre 2023; la seconda (pari al 10% del dovuto) entro il 30 novembre 2023; le altre, di pari ammontare, in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno. In caso di dilazione matureranno interessi al tasso del 2% annuo a partire dal 1° novembre 2023.

——Chi avesse già in corso dilazioni da “Rottamazione ter” avrà notevole convenienza a passare alla “quater”, potendo risparmiare – sulle sole rate residue – la quota per interessi e aggi che avrebbe altrimenti pagato proseguendo con la “Rottamazione ter”. Va, a tal fine, evidenziato che la presentazione della domanda sospende eventuali dilazioni in corso, blocca l’avvio di nuove procedure cautelari o esecutive (nonché la prosecuzione di quelle in essere), ma non estingue fermi e ipoteche in essere.

——Possono accedere alla “Rottamazione quater” anche coloro che fossero decaduti da precedenti “rottamazioni” o da procedure di “saldo e stralcio” degli omessi versamenti.

——Ogni rata gode di 5 giorni di tolleranza; chi dovesse decadere dalla “Rottamazione quater” (ad esempio per aver tardato il versamento di una rata), potrà sempre accedere alla dilazione ordinaria (fino ad un max di 72 rate), ma l’importo dovuto tornerà a comprendere interessi, sanzioni ed aggi.