Crediti d'imposta 5.0

11 Marzo 2024

Notizia Flash n. 17/2024

——L’art. 38 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 istituisce un nuovo credito d’imposta (“5.0”) per incentivare la realizzazione di investimenti atti a sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese.

——Destinatarie del nuovo bonus fiscale sono tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

——Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi 4.0 (più o meno le stesse tipologie di investimenti che già godono del credito d’imposta 4.0), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva (RCS), cui si riferisce il progetto di innovazione o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento (RCP). L’entità del credito d’imposta varia in funzione di tali obiettivi:

——Nell’ambito dei medesimi progetti di innovazione sono altresì agevolabili gli investimenti in beni strumentali all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (per i moduli fotovoltaici più efficienti sono previsti bonus fino al 140% del costo) e le spese di formazione del personale per l’acquisizione di competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica.

——Particolarmente articolata la procedura per ottenere il credito d’imposta:

  • si dovrà inviare telematicamente al GSE una specifica istanza di prenotazione, nella quale si descriverà il progetto e se ne indicherà il costo à alla domanda si dovrà allegare una certificazione attestante la riduzione dei consumi energetici prevista tramite gli investimenti agevolati;
  • ai fini dell’utilizzo del credito d’imposta, dovranno essere inviate al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento agevolato;
  • al termine dell’investimento sarà necessaria un’ulteriore comunicazione al GSE cui dovrà essere allegata, a pena di decadenza, una certificazione attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione inviata ex ante;
  • tutta la documentazione (compresi ddt e fatture) dovrà richiamare la norma agevolativa.

——Il credito d’imposta – non soggetto né a IRES né a IRAP – dovrà essere utilizzato in compensazione, esclusivamente tramite Entratel, entro il 31 dicembre 2025; l’importo non utilizzato entro tale data verrà riportato in avanti e utilizzato in compensazione in cinque quote annuali di parti importo.

——Il credito d’imposta 5.0 non è cumulabile, per i medesimi costi ammissibili, con quello 4.0 né con quello per investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno, e verrà recuperato in caso di cessione dei beni, dismissione, destinazione ad altra struttura produttiva o mancato riscatto (per i beni in leasing) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di ultimazione dell’investimento.