Prestiti aziendali e "fringe benefit"

4 Marzo 2024

Notizia Flash n. 16/2024

——Tra i “fringe benefit” aziendali, un posto non del tutto secondario è occupato dai prestiti erogati dal datore di lavoro (anche indirettamente, tramite convenzioni con istituti di credito) a tassi d’interesse particolarmente agevolati.

——La norma di riferimento per il calcolo del “reddito in natura” da assoggettare a tassazione IRPEF è l’art. 51, comma 4, lett. b) del D.P.R. n. 917/86, il cui testo è stato modificato dall’art. 3, comma 3-bis, del D.L. n. 145/23 (cd. “Decreto Anticipi”) con decorrenza dall’anno 2023.

——L’attuale disposizione prevede che costituisce “fringe benefit”:

  • in caso di tasso variabile, il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento1 vigente alla data di scadenza di ciascuna rata e l’importo degli interessi calcolato al tasso praticato dal datore di lavoro;
  • in caso di tasso fisso, il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di concessione del prestito e l’importo degli interessi calcolato al tasso praticato dal datore di lavoro.

——Fino all’anno 2022, invece, il tasso di mercato di riferimento era quello vigente al termine di ciascun anno e ciò poteva comportare – specie in un clima di tassi crescenti, come il periodo più recente – un sensibile innalzamento del reddito imponibile in capo al dipendente.

——Nel corso del recente Telefisco 2024 l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad una domanda, ha fornito chiarimenti anche in merito al modus operandi da seguire in caso di rinegoziazione del prestito; due le fattispecie prese in considerazione:

  • in caso di rinegoziazione del tasso fisso, il tasso di mercato di riferimento diventa quello vigente alla data di rinegoziazione del prestito;
  • in caso di rinegoziazione da tasso variabile a tasso fisso, la determinazione del “fringe benefit” in capo al dipendente verrà operata considerando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata fintanto che il tasso è rimasto variabile, e quindi assumendo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di rinegoziazione del prestito allorquando il tasso d’interesse è divenuto fisso.

——Con riferimento al momento di imputazione del compenso in natura e di applicazione della ritenuta d’acconto sul medesimo, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che rileva il momento di pagamento delle singole rate del prestito, come stabilite dal relativo piano di ammortamento, salvo effettuare eventuali modifiche in sede di conguaglio.

——Come anticipato, nonostante la norma sia entrata in vigore il 17 dicembre 2023, essa ha trovato applicazione relativamente a tutti gli interessi pagati nell’anno 2023, la qual cosa ha comportato l’obbligo di un calcolo a conguaglio da parte del datore di lavoro.

1Trattasi di parametro stabilito dalla Banca Centrale Europea.