Concordato preventivo in ambito fiscale

26 Febbraio 2024

Notizia Flash n. 15/2024

——Con il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 è stato varato il “Concordato preventivo” in ambito fiscale, con il quale sarà possibile predeterminare con l’Amministrazione finanziaria il reddito derivante dall’attività d’impresa o di libera professione per un certo periodo di tempo.

——I soggetti destinatari della norma sono le partite IVA – persone fisiche (imprenditori o lavoratori autonomi) e societàsoggette agli ISA, quindi di fatto la platea comprende solo coloro che realizzano ricavi o compensi non superiori alla soglia di € 5.164.568,99. Ai fini dell’accesso alla procedura è ininfluente il “voto” conseguito ai fini ISA, ma è chiaro che tanto più la “pagella” sarà prossima ai voti migliori, tanto minore sarà lo scostamento tra il “reddito dichiarato” e quello “proposto” dal Fisco.

——L’accesso al “Concordato” sarà vietato a chi ha debiti di natura erariale o previdenziale (non in corso di rateazione) di importo superiore a € 5.000,00, e a chi – nel triennio anteriore – ha alle spalle reati tributari, di riciclaggio, di false comunicazioni sociali, ovvero di omessa dichiarazione.

——Il “Concordato preventivo” verrà applicato già dall’anno 2024 e avrà la durata di due anni (quindi abbraccerà, inizialmente, il biennio 2024-25); per le persone fisiche in regime “forfettario” esso sarà applicabile, al momento, per il solo anno 2024, in via sperimentale.

——A partire dal 15 giugno 2024 sarà disponibile un apposito software, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, che consentirà l’autodeterminazione dell’importo da concordare col Fisco; poi, ci sarà tempo fino al 15 ottobre 2024 per riflettere sulla “proposta”, tenendo conto che al “reddito proposto” dovranno essere sommate plusvalenze e sopravvenienze attive, e sottratte minusvalenze e sopravvenienze passive, mentre non dovrebbero assumere rilevanza le perdite su crediti. In ogni caso il “reddito concordato” non potrà essere inferiore a € 2.000.

——I versamenti in acconto a luglio non terranno conto dell’eventuale adesione al “Concordato”, ma quelli in scadenza a fine novembre dovranno essere conteggiati sulla base del “reddito concordato”.

——Poiché le imposte (IRPEF, IRES ed IRAP – non l’IVA, per la quale non cambia nulla) vengono predeterminate, non assumerà alcuna rilevanza né il realizzo di un reddito effettivo inferiore (le maggiori imposte concordate non verranno rimborsate), né il realizzo di un reddito effettivo superiore (che sarà detassato, ma comunque da dichiarare). Il “Concordato preventivo biennale”, pertanto, è una sorta di “scommessa” col Fisco, fatta a poco meno di “metà strada” del biennio interessato, che risulterà vincente se il reddito effettivo realizzato dal contribuente sarà superiore a quello concordato.

——Oltre a tale beneficio (aleatorio, ma che risulterà certamente determinante nella decisione del contribuente), il “Concordato preventivo biennale” porterà in dote i vantaggi previsti dal regime premiale ISA (soglie più alte di esonero dal visto di conformità per compensazioni e rimborsi, esclusione dagli accertamenti di tipo “induttivo”, riduzione di un anno dei termini di accertamento, esclusione dal “redditometro”). Di contro, il “bastone” per chi non aderirà sarà rappresentato (almeno sulla carta) da una maggiore probabilità di essere verificato da parte di Agenzia delle Entrate e GdF.

——Molta attenzione, infine, alle cause di “fuoriuscita” dall’accordo: verrà escluso chi evade redditi per un importo superiore al 30% del dichiarato, chi viola le norme in materia di ricevute o scontrini, e chi incorre in una delle situazioni, sopra elencate, che impediscono l’accesso al “concordato”.