Aumento ritenuta fiscale su bonifici "parlanti"

8 Febbraio 2024

Notizia Flash n. 10/2024

——L’art. 1, comma 88, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) ritocca al rialzo la ritenuta fiscale che le banche e le Poste Italiane Spa applicano all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a talune tipologie di bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.

——La norma – art. 25 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 – e il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010 hanno indicato la tipologia di spese sul cui pagamento scatta l’applicazione della ritenuta in commento; trattasi, in particolare, dei bonifici disposti per:

  • le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 1 della Legge n. 449/97);
  • le spese per interventi di risparmio energetico (art. 1, commi 344-347, Legge n. 296/06).

——Il richiamo a tali norme sta a significare che tutti i “bonus edilizi” vi rientrano: il Superbonus, l’Ecobonus, il Sismabonus, il “bonus casa” del 50% e il “bonus barriere” del 75%.

——I pagamenti delle spese riferite a tali interventi vanno obbligatoriamente effettuati utilizzando i “bonifici parlanti”, così definiti in quanto permettono di tenere traccia dei dati sia del contribuente (cioè del soggetto che effettua il bonifico e, dunque, sostiene una spesa, per la quale ha la possibilità di godere di una detrazione fiscale), che del beneficiario (cioè del soggetto che introita il bonifico e dovrà poi dichiarare il reddito ad esso relativo).

——La ritenuta – operata a titolo di acconto dell’IRPEF o dell’IRES dovuta dal beneficiario del bonifico – di fatto non genera maggiori entrate per l’Erario, ma comporta una minor liquidità che affluisce nelle casse delle imprese esecutrici degli interventi, consistendo in una vera e propria anticipazione delle imposte dovute dalle medesime.

——Su tale prelievo interviene la Legge di Bilancio 2024, stabilendo che, con decorrenza dal 1° marzo 2024, l’aliquota della ritenuta fiscale passerà dall’8% all’11% → si ritiene che la nuova aliquota troverà applicazione sui pagamenti disposti a partire da tale data, a prescindere dalla decorrenza dei lavori sottostanti.

——Successivamente all’applicazione della ritenuta, le banche e Poste Italiane Spa sono tenute ai seguenti adempimenti:

  • versare la ritenuta all’Erario utilizzando un apposito codice tributo;
  • certificare al beneficiario l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate;
  • indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770) i dati relativi al beneficiario nonché le somme accreditate e le ritenute effettuate.

——La novità, dunque, non creerà alcun disagio ai contribuenti che sostengono le spese per gli interventi edilizi – già abituati da tempo a convivere con i “bonifici parlanti” – ma aumenterà le tensioni finanziarie sulle imprese esecutrici degli interventi.