Versamenti rateali e importi minimi

12 Febbraio 2024

Notizia Flash n. 11/2024

——Nell’ambito dei decreti emanati dal Governo in attuazione della cd. “delega fiscale”, meritano attenzione le semplificazioni introdotte dal D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 (cd. “Decreto Adempimenti”).

——Con l’art. 8 del citato decreto viene uniformata la scadenza per i versamenti rateali delle imposte dovute a saldo dell’anno precedente e in acconto dell’anno corrente; fino ad oggi per i soggetti titolari di partita IVA (imprenditori individuali e società) le rate scadevano il giorno 16 di ogni mese, mentre per gli altri contribuenti (persone fisiche) la scadenza era l’ultimo giorno di ogni mese solare.

——A partire dai versamenti a saldo delle imposte dovute per l’anno 2023, il termine di scadenza di ogni rata sarà fissato per tutti i contribuenti al giorno 16 del mese; inoltre la rateazione potrà essere estesa fino al mese di dicembre incluso → ad esempio, le imposte dovute a saldo del 2023 e a titolo di prima rata di acconto per il 2024, da parte di una società che approverà il bilancio entro il 29 aprile 2024, potranno essere diluite fino ad un massimo di 7 rate (1/07, 16/07, 21/08, 16/09, 16/10, 18/11 e 16/12).

——Vale sempre il consiglio di ponderare bene la scelta del numero di rate, poiché quelle di novembre e dicembre verranno a scadere in prossimità del termine di versamento della seconda rata di acconto (30/11), determinando un potenziale “sovraccarico” di flussi finanziari in uscita.

——Con l’art. 9 del D.Lgs. n. 1/24 viene invece semplificata la gestione dei versamenti di importi di modestissimo ammontare: in buona sostanza, i versamenti di IVA periodica (mensile o trimestrale) e di ritenute fiscali su redditi di lavoro autonomo, su redditi diversi e su provvigioni, di ammontare non superiore a € 100,00, possono essere differiti al mese o trimestre successivo, purché vengano eseguiti entro e non oltre il 16 dicembre dello stesso anno.

——Innanzitutto, è stata elevata la soglia dell’importo minimo oltre la quale il versamento non può essere differito: da € 25,82 (la conversione delle vecchie 50.000 lire) a € 100,00.

——Il debito non versato per una mensilità (o trimestralità per l’IVA) si cumula con quello del periodo (mese o trimestre) successivo: se anche l’importo cumulato non supera la nuova soglia, il versamento può essere ulteriormente differito al periodo successivo.

——La deadline, entro la quale il versamento va comunque effettuato (ancorché sotto “soglia”), è il giorno 16 dicembre dello stesso anno → questo significa, di fatto, che i debiti per IVA e ritenute riferiti ai mesi di novembre e dicembre non godono di alcuna possibilità di differimento: i primi vanno versati tassativamente entro il 16 dicembre, i secondi entro il 16 gennaio dell’anno successivo.

——La nuova disposizione relativa agli importi minimi di versamento si applica a partire dai versamenti IVA dovuti con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024 e a quelli di ritenute fiscali applicate ai compensi corrisposti a partire dal mese di gennaio 2024 → la prima scadenza nella quale sarà possibile applicare la nuova disposizione è pertanto quella del 16 febbraio 2024 (termine per il versamento dell’IVA liquidata per il mese di gennaio 2024 e per il versamento delle ritenute operate sui compensi di lavoro autonomo e sulle provvigioni pagati nel mese di gennaio 2024).

——Quelle sopra descritte sono norme di semplificazione: nulla impedisce, a chi ritenga di voler procedere ai versamenti entro le ordinarie scadenze (ignorando i differimenti concessi), di farlo.