Welfare aziendale - chiarimenti AdE

7 Novembre 2022

Notizia Flash n.14/2022

——Con la circolare n. 35/E del 4 novembre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla norma che – limitatamente all’anno 2022 – esenta da IRPEF sui redditi da lavoro dipendente e assimilati “il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale (…) nel limite complessivo di euro 6001.

——Al riguardo l’Agenzia precisa che:

  • i redditi interessati sono quelli da lavoro dipendente e assimilati, e l’attribuzione del fringe benefit può essere anche ad personam, e non necessariamente estesa alla generalità dei dipendenti;
  • le utenze domestiche devono riguardare “immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese” → l’applicazione del benefit è estesa anche al caso in cui l’utenza sia a carico di un familiare del dipendente (in tal caso è ammessa, quale giustificativo, la fattura intestata al familiare);
  • vengono comprese “nel perimetro applicativo della norma anche le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) – intestate al condominio – che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa”.

——Ma oltre alla “carota” c’è anche il “bastone”; infatti l’Agenzia delle Entrate precisa che:

  • il datore di lavoro deve acquisire, per eventuali controlli, alternativamente: a) la documentazione giustificativa della somma spesa dal dipendente (o da un suo familiare); b) una “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (…) con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento2; inoltre, “al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri”;
  • nel caso in cui il fringe benefit superi la soglia di € 600,00, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto → si applica, quindi, la stessa regola vigente in passato quando il limite era di € 258,23.

——Pertanto, coloro i quali volessero elargire ai propri dipendenti i sopracitati benefit, dovranno fare i conti con la documentazione richiesta e prestare molta attenzione a non superare il limite di € 600,00; peraltro la stessa “sorte” è riservata anche al “buono carburante” da € 200,00: anche per esso l’eventuale supero del limite di legge fa scattare la tassazione del benefit sull’intero ammontare.

1Articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 – vedi Notizia Flash n. 12/2022

2In caso di fatture relative a immobili locati, le cui utenze siano intestate al locatore, è necessario che dalla documentazione/dichiarazione sostitutiva risulti il riaddebito analitico delle spese relative alle utenze.