NOTIZIA FLASH N. 40/2026

——Le sentenze “gemelle” della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 25377-25383, n. 25465-25467 e n. 25628-25630 del 16, 17 e 21 settembre 2026 sono destinate ad avere forte risonanza in materia di contributi dovuti dai soci che partecipano, con carattere di abitualità e prevalenza, al lavoro in S.r.l.
——Procediamo con ordine, partendo dalle norme: ai sensi dell’art. 1, comma 1, della Legge 2 agosto 1990, n. 233, “(…) l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al (…) per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all’iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all’anno precedente”.
——Con l’art. 3-bis, comma 1, del D.L. 19 settembre 1992, n. 384 viene disposto che “(…) l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono”. Infine, l’art. 10 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 dispone che “I soggetti iscritti all’INPS per i propri contributi previdenziali (…) devono determinare l’ammontare dei contributi e dei premi dovuti nella dichiarazione dei redditi. La determinazione del contributo dovuto deve essere effettuata sulla base degli imponibili stabiliti con riferimento ai redditi e ai volumi di affari dichiarati per l’anno al quale il contributo si riferisce”.
——Sulla base di questo impianto normativo l’INPS ha sempre richiesto ai soci lavoratori di S.r.l. che la determinazione del contributo dovuto alla gestione artigiani e commercianti avvenisse applicando le aliquote contributive alla quota del reddito d’impresa dichiarato dalla S.r.l. corrispondente alla percentuale di partecipazione al capitale del socio. In particolare, nel rigo RR2, campo 3, del quadro RR del Mod. Redditi PF viene richiesta l’indicazione del reddito d’impresa dichiarato dalla società nella propria dichiarazione dei redditi, importo sul quale vengono applicate le aliquote contributive.
——Ora la Corte di Cassazione, richiamando la normativa di cui sopra, sentenzia che il reddito imponibile ai fini contributivi deve essere solo quello dichiarato ai fini IRPEF dal socio lavoratore. In particolare, i giudici affermano che “Tale dichiarazione postula la percezione degli utili, salvo che la società di capitali opti per il regime della imputazione “per trasparenza” ai sensi degli artt. 115 e 116 del D.P.R. n. 917 del 1986 (…). Solo con la percezione degli utili o con la scelta dell’imputazione “per trasparenza”, il reddito è imputato al socio e può essere denunciato ai fini IRPEF. In difetto di tali presupposti, il reddito è riconducibile alla società”. Quindi, se l’utile è accantonato a riserva, nessun contributo (oltre al “minimale”, comunque dovuto) va versato dal socio lavoratore di S.r.l.
——La Corte di Cassazione non si sofferma sull’effettiva indicazione del “reddito percepito” in dichiarazione, e ciò potrebbe far sorgere dubbi in presenza della distribuzione di dividendi, che ormai da alcuni anni sconta l’applicazione della ritenuta d’imposta del 26%, non transita più in dichiarazione dei redditi ed inoltre si qualifica come “reddito di capitale” e non “d’impresa”. Tuttavia, l’esame delle fattispecie oggetto dei vari giudizi rivela anche situazioni nelle quali l’eventuale dividendo sarebbe stato soggetto a ritenuta, per cui è possibile argomentare che la tesi degli Ermellini si applica anche al “reddito di capitale” (dividendo) effettivamente percepito dal socio lavoratore di S.r.l.
——È ancora prematuro predisporre e inviare istanze di rimborso per i contributi versati in eccedenza negli anni passati (dal 2021); stiamo a vedere se e quale posizione assumerà l’INPS al riguardo.
