Notizia Flash n.13/2022
È appena terminato il terzo trimestre dell’anno solare e, più o meno a breve, arriveranno in azienda le tanto temute bollette energetiche portatrici di pessime notizie.
——Come noto il Legislatore sta cercando di mitigare, almeno in parte, il peso del forte rincaro delle materie prime energetiche; si ricorda, a tale riguardo, che per le imprese “non energivore” sono stati previsti dal D.L. “Aiuti-bis” per il terzo trimestre 2022 i seguenti bonus fiscali:
- per imprese con contatore di energia elettrica di potenza disponibile ≥ 16,5 kW → credito d’imposta del 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022 (codice-tributo “6970”, anno “2022”);
- per imprese con consumo medio di gas naturale < 1 GWh/anno → credito d’imposta del 25% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, effettivamente utilizzato nel terzo trimestre dell’anno 2022 per usi diversi da quelli termoelettrici (codice-tributo “6971”, anno “2022”).
——Ciascun bonus è concedibile a condizione che il secondo trimestre 2022 abbia fatto registrare un incremento > 30% del costo per kWh della componente energia elettrica o, rispettivamente, del prezzo di riferimento del gas naturale rilevato sul Mercato infragiornaliero (Mi-gas) e pubblicato dal Gestore dei mercati energetici, rispetto al dato riferito al secondo trimestre 2019.
——L’accesso al credito d’imposta è stato previsto dal recentissimo D.L. “Aiuti-ter” anche per i mesi di ottobre e novembre 2022, alle seguenti nuove condizioni:
- per imprese con contatore di energia elettrica di potenza disponibile ≥ 4,5 kW → credito d’imposta del 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (codice-tributo “6985”, anno “2022”);
- per imprese con consumo medio di gas naturale < 1 GWh/anno → credito d’imposta del 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, effettivamente utilizzato nei mesi di ottobre e novembre 2022 per usi diversi da quelli termoelettrici (codice-tributo “6986”, anno “2022”).
——Ciascun bonus è concedibile a condizione che il terzo trimestre 2022 abbia fatto registrare un incremento > 30% del costo per kWh della componente energia elettrica o, rispettivamente, del prezzo di riferimento del gas naturale rilevato sul Mercato infragiornaliero (Mi-gas) e pubblicato dal Gestore dei mercati energetici, rispetto al dato riferito al terzo trimestre 2019.
——Segnaliamo che coloro i quali avessero la fortuna di aver mantenuto nel 2022 lo stesso fornitore di energia del 2019, possono inviare al medesimo una specifica comunicazione via Pec (i testi sono scaricabili ai seguenti link: Modello Pec Energia Elettrica e Modello Pec Gas) per chiedergli di effettuare i conteggi utili per la determinazione del credito d’imposta.
——Sia i crediti d’imposta maturati nel terzo trimestre che quelli maturati nei mesi di ottobre e novembre 2022 dovranno essere utilizzati in compensazione (o alternativamente ceduti a terzi che a loro volta li utilizzeranno in compensazione) tassativamente entro il 31 marzo 2023.