Welfare aziendale e bonus energetici

21 Novembre 2022

Notizia Flash n.15/2022

——Con la pubblicazione in G.U. del D.L. 18 novembre 2022, n. 176 (cd. “Decreto Aiuti-quater”) sono entrate in vigore da sabato scorso alcune disposizioni che hanno immediato impatto sulle aziende.

——Innanzitutto il limite entro il quale opera l’esenzione da IRPEF dei fringe benefit dati a dipendenti, amministratori e co.co.co. sale ulteriormente, per il solo anno 2022, da € 600,00 ad € 3.000,00; con l’intervento normativo in commento il Legislatore ha colto l’occasione per precisare che nel caso in cui il fringe benefit superi la soglia di € 3.000,00, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto: dunque l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 35/E (v. Notizia Flash n. 14/2022) trova ora copertura normativa.

——Piuttosto, l’innalzamento della soglia potrebbe agevolare quei soggetti che, avendo ricevuto in uso – a titolo di fringe benefit – l’auto aziendale, si siano visti trattenere nei cedolini paga del 2022 le ritenute su tale compenso in natura: ove il relativo importo rientri nella nuova maggiore soglia di esenzione di € 3.000,00 l’interessato avrà diritto a richiedere il ricalcolo delle ritenute fiscali subite.

——Il resto della norma non viene modificato per cui restano valide tutte le considerazioni che abbiamo esposto nella Notizia Flash n. 14/2022, cui si fa rinvio, a commento della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E.

——Il “Decreto Aiuti-quater” estende poi al mese di dicembre 2022 i seguenti bonus fiscali:

  • per imprese con contatore di energia elettrica di potenza disponibile ≥ 4,5 kW → credito d’imposta del 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata;
  • per imprese con consumo medio di gas naturale < 1 GWh/anno → credito d’imposta del 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale effettivamente utilizzato per usi diversi da quelli termoelettrici.

——Sia i crediti d’imposta maturati nel terzo trimestre che quelli maturati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 dovranno essere utilizzati in compensazione (o alternativamente ceduti a terzi che a loro volta li utilizzeranno in compensazione) tassativamente entro il 30 giugno 2023.

——In alternativa alla fruizione del credito d’imposta si segnala la possibilità, per le imprese con utenze collocate in Italia, di diluire da 12 fino a 36 rate mensili il pagamento delle bollette per consumi di energia elettrica e gas naturale utilizzato per usi diversi da quelli termoelettrici nel periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023, fatturati entro il 30 settembre 2023, per l’importo eccedente – a parità di consumo – quello medio contabilizzato nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

——Sarà necessario fare istanza al fornitore, con modalità che verranno indicate da un futuro decreto ministeriale; la rateazione è subordinata alla duplice condizione che: a) il cliente trovi una compagnia di assicurazione che rilasci una polizza, nell’interesse del fornitore di energia, a garanzia dell’intero credito rateizzato; b) l’impresa di assicurazione, a sua volta, ottenga da SACE Spa una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dall’esposizione creditizia dei fornitori di energia elettrica e di gas per eventuali inadempimenti della loro clientela rispetto ai sopracitati piani di rateizzazione.