NOTIZIA FLASH N. 39/2026

——Il titolo della presente informativa dovrebbe già essere sufficiente per spegnere i facili entusiasmi che si sono subito diffusi all’indomani del Consiglio dei ministri che ha approvato il testo del D.L. 17 settembre 2026 n. 162, contenente “Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale”.
——La norma in materia di “bollo auto” è contenuta nell’art. 2 del D.L. citato e prevede una limitazione temporale e una serie di limitazioni soggettive e oggettive.
——Innanzitutto, l’esenzione dal “bollo auto” riguarda soltanto l’anno 2027; per la precisione, l’esenzione riguarda l’importo della tassa automobilistica il cui termine ordinario di pagamento cade nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027. Questo significa che il “bollo auto” che scade in questi ultimi mesi dell’anno 2026, anche se in parte “coprirà” l’anno 2027, resta dovuto! Invece, il “bollo auto” che si dovrebbe pagare nel 2027 (anche se di competenza in parte del 2028), per qualcuno non sarà dovuto.
——E arriviamo alle limitazioni.
——Innanzitutto, quella “soggettiva”. L’esenzione riguarda solo le persone fisiche che sono soggetti passivi del “bollo auto”: non solo i proprietari di auto e moto, ma anche usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori del mezzo in locazione finanziaria o con noleggio a lungo termine senza conducente → le società, invece, continueranno a dover pagare il “bollo auto”.
——Ma vi sono anche limitazioni “oggettive”. Preliminarmente va detto che il mezzo deve essere regolarmente assicurato.
——Per le autovetture l’esenzione riguarderà solo i mezzi, alimentati a benzina, gasolio o ibridi, di potenza non superiore a 80 kW (il dato è rinvenibile nel libretto di circolazione alla voce P.2). Qualora la persona fisica avesse più autovetture agevolabili, l’esenzione si applicherà ad una sola di esse, quella avente la minore potenza (espressa in kW) e, a parità di potenza, quella per la quale sarebbe dovuto, in assenza dell’agevolazione, il minor importo.
——L’esenzione riguarda anche motocicli e ciclomotori, alimentati a benzina o ibridi, senza limiti di potenza ma a condizione che il soggetto passivo del “bollo” non goda già dell’agevolazione per l’autovettura, perché in tal caso l’esenzione spetta solo per l’autovettura. Anche per motocicli e ciclomotori vale la regola che, in caso di intestazione di più mezzi, l’esenzione si applicherà ad uno solo di essi, quello avente la minore potenza (espressa in kW); a parità di potenza, il beneficio fiscale si applicherà al mezzo per il quale sarebbe dovuto, in assenza dell’agevolazione, il minor importo e, in caso di ulteriore “parità”, al motociclo o ciclomotore con data di prima immatricolazione più remota.
——Restano escluse le auto elettriche, per le quali la normativa nazionale prevede un’esenzione dal “bollo” solo quinquennale; poi, non tutte le Regioni hanno previsto esenzioni permanenti.
——La disposizione in commento è già in vigore – poiché il D.L. n. 162/26 è già stato pubblicato in G.U. – anche se bisognerà attenderne la conversione in legge. A parte le “voci” che già circolano in merito al possibile ampliamento della platea dei beneficiari e, soprattutto, all’estensione temporale dell’esenzione (che dovrebbe diventare “strutturale”, con la prossima Legge di Bilancio), quel che preme ribadire è che le scadenze del “bollo auto” da qui a fine 2026 vanno puntualmente onorate.
