NOTIZIA FLASH N. 36/2026

——Con l’art. 23 del D.lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (cd. “Decreto Omnibus”) viene codificata la presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili accertati dal Fisco in capo a società di capitali a ristretta base partecipativa. Se fino ad ora era stata la giurisprudenza ad avallare gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate basati su tale presunzione, con l’entrata in vigore della disposizione citata la presunzione in questione da “semplice” diventa “legale”.
——Di cosa stiamo parlando, in concreto? Quando una società di capitali (Srl, Spa), con un numero esiguo di soci, subisce un accertamento dal Fisco che si conclude con la constatazione di maggiori utili – sia per effetto di ricavi omessi che di costi non deducibili – non assoggettati a tassazione, l’Agenzia delle Entrate è solita richiedere le maggiori imposte (con sanzioni e interessi) non solo alla società accertata, ma anche ai suoi soci, nel presupposto che gli utili in “nero” siano stati distribuiti ai soci.
——La fondatezza di tale modus operandi – come detto – si era fino ad ora basata su una prassi, di matrice giurisprudenziale, in base alla quale la ristrettezza della base sociale presuppone un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci. La presunzione era “relativa”, poiché era ammessa la prova contraria – piuttosto “diabolica” da fornirsi – che i maggiori utili erano stati rinvestiti in azienda ovvero che il socio (di minoranza) non li aveva percepiti in quanto estraneo alla gestione.
——Dal 12 agosto 2026 (data di entrata in vigore del Decreto Omnibus) la presunzione in commento entra nel “diritto vigente”, continua ad ammettere la prova contraria e scatta solo se in capo alla società verificata siano stati accertati:
- componenti reddituali positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati → non rilevano i ricavi dichiarati non nel corretto periodo d’imposta di competenza;
- componenti reddituali negativi che hanno concorso a formare il reddito ma che sono indeducibili perché inesistenti → non rilevano i costi non deducibili per difetto di inerenza o competenza.
——L’accertamento di ricavi omessi e/o di costi inesistenti deve avvenire – dice la norma (art. 23, comma 1) – “sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva”. Pare un ossimoro, ma non lo è: se la presunzione è la conseguenza che si trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto (art. 2727 del Codice civile), i predicati “certo” e “preciso” non si riferiscono alla conseguenza, ma all’elemento che ne costituisce la premessa: certo quanto all’esistenza storica, preciso quanto al contenuto. Stando così le cose, nulla impedisce che da elementi così qualificati si risalga per via inferenziale al componente positivo di reddito occultato. La “legge delega”, che ha ispirato la norma, non prevedeva il richiamo alla “natura presuntiva” che, quindi, uscito dalla porta, rientra ora dalla finestra.
——Accertato il maggior reddito in capo alla società e attivata la nuova presunzione “legale”, come si qualifica il reddito attribuito al socio? L’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 148/26 dice che è un reddito di natura finanziaria. In particolare, il richiamo agli artt. 47, 59 e 89 del D.P.R. n. 917/86 chiarisce che trattasi di reddito assimilabile a un dividendo (utile da partecipazione).
——Di conseguenza, in caso di socio-persona fisica (non imprenditore), tale reddito sarà da assoggettare a ritenuta a titolo d’imposta del 26% e pertanto, in tal caso, vi sarà anche la contestazione di omessa applicazione della ritenuta: il relativo atto verrà notificato sia alla società (obbligato principale) che al socio (coobbligato in solido). La difesa, anche per il socio, sarà in salita dovendo egli dimostrare di non aver percepito alcun utile in “nero” (per giurisprudenza non è sufficiente la produzione degli estratti conto bancari) ovvero la propria estraneità alla gestione aziendale.
