NOTIZIA FLASH N. 37/2025

——Il Conto Termico 3.0 è un incentivo statale introdotto dal D.M. 7 agosto 2025, che entrerà in vigore il 25 dicembre 2025. Questo meccanismo è stato pensato per promuovere l’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici esistenti, rappresentando un’evoluzione del precedente Conto Termico 2.0 (risalente all’anno 2016) e una valida alternativa ai “bonus edilizi” ancora attivi.
——A differenza di questi ultimi, che si manifestano sotto forma di detrazioni fiscali (con tutti i limiti di eventuale incapienza che si possono verificare), il Conto Termico 3.0 prevede un contributo diretto erogato sul conto corrente del beneficiario; in particolare, entro l’importo di 15.000 euro l’erogazione avverrà in unica soluzione (con attese che dovrebbero essere di pochi mesi), mentre oltre tale importo è prevista l’erogazione in un massimo di cinque tranche. È gestito dal GSE e dispone di un budget annuo di 900 milioni di euro, di cui 400 milioni destinati alle P.A. e 500 milioni ai soggetti privati.
——Le P.A. possono ottenere un contributo fino al 100% delle spese sostenute su edifici residenziali e non, mentre privati cittadini, imprese, enti del Terzo Settore e Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) possono ricevere fino ad un massimo del 65% a fondo perduto, ma solo per interventi eseguiti su edifici “appartenenti all’ambito terziario” (ossia con destinazione non residenziale).
Gli interventi ammissibili al bonus possono godere di un contributo del 40% e includono:
- l’installazione di pompe di calore, caldaie a biomassa, impianti solari termici;
- l’isolamento termico di pareti e coperture → il contributo sale al 50%-55% della spesa
- i sistemi di building automation;
- gli impianti fotovoltaici con accumulo; 〉 sono interventi “trainati” se effettuati congiunta-
- le colonnine di ricarica per veicoli elettrici. 〉 mente a interventi di produzione di energia termica
——Ad essi si aggiunge la trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero” (edifici cd. “nZEB”), per i quali l’incentivo è stabilito in misura pari al 65% della spesa ammissibile, previo rilascio di un attestato di prestazione energetica che confermi il raggiungimento dell’obiettivo.
——Sono considerate spese ammissibili la fornitura e posa dei materiali, i costi di smontaggio e dismissione degli impianti obsoleti e le prestazioni professionali connesse (ivi incluse quelle per il rilascio dell’attestato di prestazione energetica, ove richiesto). Sono ammessi anche i beni ricondizionati.
——Per accedere all’incentivo, è necessario:
- verificare la sussistenza dei requisiti tecnici e soggettivi;
- registrarsi sul portale del GSE;
- presentare la richiesta online (per le imprese è prevista una “richiesta preliminare di accesso”, prima di avviare i lavori), in autonomia o attraverso l’assistenza del proprio rivenditore o di un progettista (i dati richiesti non sono molto diversi da quelli oggetto di comunicazione all’Enea per l’Ecobonus) → per l’operatività della presentazione delle richieste occorrerà attendere un decreto attuativo di prossima emanazione.
——È fondamentale conservare tutta la documentazione tecnica e fiscale, che sarà richiesta in fase di verifica. Gli incentivi non sono cumulabili con altri bonus edilizi, come il Superbonus o l’Ecobonus.
