NOTIZIA FLASH N. 36/2025

——Ai sensi dell’art. 110, comma 7, del D.P.R. n. 917/86 “I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito”.
——È la norma che regola l’applicazione del cd. “transfer price” nei rapporti infragruppo e che autorizza il Fisco a rettificare in aumento il reddito dichiarato ove riscontri l’applicazione di prezzi “di favore” tra società appartenenti allo stesso gruppo. Il dato letterale della norma non lascia adito a dubbi: essa si applica solo agli scambi internazionali.
——Nei rapporti infragruppo “domestici” possiamo dunque dormire sonni tranquilli? Ahimè no!
——Ce lo ricorda la Corte di cassazione con la sentenza n. 5859 del 5 marzo 2024, chiamata a giudicare cessioni di merci a corrispettivi “sgonfiati” da società con sede nel Centro-Nord Italia a società controllate o consociate con sede nel Mezzogiorno, al fine di “gonfiare” gli utili di queste ultime, beneficiarie delle agevolazioni ex art. 26 del D.P.R. n. 601/73. Ebbene, i giudici di legittimità, dopo aver preso atto dell’inapplicabilità della norma in materia di transfer pricing di cui all’art. 110, comma 7 del D.P.R. n. 917/86 (sopra riportata), hanno “virato” sulla disciplina del “valore normale” contenuta nell’art. 9, comma 3 del D.P.R. n. 917/86 trovandovi terreno fertile per accogliere le ragioni del Fisco.
——In particolare, la Corte ha affermato il principio secondo cui “Per la valutazione a fini fiscali delle manovre sui prezzi di trasferimento interni, costituenti il c.d. transfer pricing domestico, va applicato il principio, avente valore generale, stabilito dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 9, che non ha soltanto valore contabile e che impone, quale criterio valutativo, il riferimento al normale valore di mercato per corrispettivi e altri proventi, presi in considerazione dal contribuente”.
——In altre parole, si afferma che il “valore normale” può assumere una funzione rettificativa di corrispettivi o costi ad esso non allineati anche in assenza di un richiamo esplicito o implicito, e si finisce col superare l’impostazione secondo la quale l’art. 9 del D.P.R. n. 917/86 permette solo di valorizzare ai fini fiscali operazioni che mancano di corrispettivo, senza assurgere al ruolo di parametro antielusivo avente valenza generale.
——In conclusione, secondo l’orientamento giurisprudenziale, il “transfer pricing interno” trae il suo fondamento nel “valore normale” delle transazioni e sull’eventuale “antieconomicità” dell’operazione, infatti, si presuppone che chiunque svolga attività imprenditoriale ed economica abbia l’obiettivo di ottimizzare i costi e massimizzare i ricavi, come peraltro già indicato nelle sentenze n. 11093/2021 e n. 10422/2023 della Corte di cassazione. Pertanto, transazioni commerciali intercorse non a valore normale e con una condotta antieconomica, possono costituire il presupposto per un eventuale accertamento analitico-induttivo.
