Tasso d'interesse legale al 2,5% dal 2024

13 Dicembre 2023

Notizia Flash n. 54/2023

——Il parziale rientro dell’inflazione e la correlata discesa dei tassi d’interesse portano una lieta “Santa Lucia” a cittadini e contribuenti italiani.

——Con la pubblicazione in G.U. del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 29 novembre 2023 viene stabilito che, con decorrenza dal prossimo 1° gennaio 2024, il tasso d’interesse legale registrerà una riduzione dal 5% al 2,5%.

——Il primo impatto è di natura civilistica: ai sensi dell’art. 1284 del Codice civile è al saggio degli interessi legali che “si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura”.

——Importanti sono anche i riflessi di natura fiscale di tale modifica, a cominciare dalla riduzione del costo, in termini di interessi, del “ravvedimento operoso”: infatti gli interessi dovuti sulle somme (imposte, ritenute, ecc.) tardivamente versate dovranno essere conteggiati applicando il tasso del 5% annuo fino al 31 dicembre 2023 e il tasso del 2,5% annuo a partire dal 1° gennaio 2024 fino al giorno del versamento. Ad esempio, in caso di tardivo versamento dell’acconto IVA (in scadenza il prossimo 27 dicembre 2023) con invio del Mod. F24 in data 8 gennaio 2024, il “ravvedimento operoso” dovrà essere calcolato applicando all’importo dovuto per 4 giorni il tasso del 5% annuo e per i restanti 8 giorni il tasso del 2,5% annuo.

——La misura del saggio legale trova poi applicazione ogni qual volta il tasso d’interesse di somme date a mutuo non venga espressamente pattuito per iscritto tra le parti1 (si pensi, ad esempio, ai finanziamenti soci erogati senza alcuna delibera assembleare e/o scambio di corrispondenza) e quando viene rateizzato il versamento degli importi dovuti a seguito dell’adesione ad uno degli istituti deflativi del contenzioso (acquiescenza, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale)2.

——Sempre in ambito fiscale la modifica del tasso d’interesse legale incide, infine, sui calcoli del valore degli usufrutti e delle rendite ai fini delle imposte indirette (registro, ipotecaria e catastale), ma la determinazione delle relative misure sarà compito di uno specifico decreto ministeriale.  

——Ai fini contributivi la misura del tasso d’interesse legale ha effetto, in particolare, sulle sanzioni civili previste in caso di omesso o tardivo versamento di contributi previdenziali e assistenziali3.

1Ai sensi dell’art. 45, comma 2, D.P.R. n. 917/86 “Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale”.

2In tali casi si assume il tasso legale vigente al momento del perfezionamento dell’atto di adesione e lo si mantiene per tutta la durata della rateazione (in queste fattispecie non vale, pertanto, il criterio del pro rata temporis).

3Ai sensi dell’art. 116 della Legge n. 388/2000