Successione con titoli di Stato

4 Dicembre 2023

Notizia Flash n. 53/2023

——La presenza di titoli di Stato nel patrimonio di una persona fisica è spesso “abbinata” al regime fiscale di favore che tale asset porta con sé. È bene, tuttavia, mettere qualche puntino sulle “i”.

——Innanzitutto, la nozione di “titoli di Stato” va opportunamente perimetrata: alla categoria appartengono, oltre ai classici Bot, Btp, Btp Valore, Btp Futura, Cct, ecc. anche i titoli di risparmio postale, i titoli emessi dagli altri Stati dell’Unione Europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), e i titoli emessi da enti o organismi internazionali (Bei, Bers, Birs).

——Il rendimento dei titoli di Stato è soggetto a tassazione agevolata, poiché subisce una ritenuta d’imposta del 12,5% (rispetto all’aliquota del 26% degli altri redditi di capitale).

——Sul versante delle imposte indirette vanno operati, invece, dei distinguo.

——La donazione in vita di titoli di Stato non è più agevolata dal 20 giugno 1996, allorquando il D.L. n. 323/96 ha eliminato l’equiparazione tra “successione” e “donazione” relativamente al regime di esenzione; da allora il trasferimento a titolo gratuito di titoli di Stato è soggetto all’imposta di donazione con le regole ordinarie (cioè, in caso di supero della franchigia, laddove prevista).

——In caso di successione mortis causa, non si pongono problemi in assenza di testamento: i titoli di Stato non concorrono a formare l’attivo ereditario per disposizione di legge (art. 12, comma 1, lett. h) e i) del D.Lgs. n. 346/90), e pertanto essi non concorrono a erodere le eventuali franchigie. La loro trasmissione agli eredi avviene esentasse.

——Più problematico il caso in cui si fosse in presenza di testamento: se esso stabilisse l’attribuzione diretta dei titoli di Stato ad uno o più eredi, nessun problema, il trasferimento mortis causa sarebbe esentasse.

——I problemi potrebbero sorgere nel caso in cui il trasferimento dei titoli di Stato venisse disposto come “legato di genere” (art. 653 del Codice civile), cioè come obbligazione posta a carico di un erede a favore di un terzo (legatario), in forza della quale il legatario diviene creditore dell’erede obbligato alla prestazione – determinata solo nel genere – che costituisce il legato (ad esempio, il testamento stabilisce che l’erede debba attribuire una somma di denaro a favore di un terzo, derivante dalla conversione in denaro dei titoli di Stato intestati al de cuius): tale attribuzione sarebbe soggetta a imposta di successione, pur traendo origine dai titoli di Stato presenti nel patrimonio del de cuius.

——La soluzione a tale problema è costituita dalla redazione del testamento in maniera tale che il legato avente ad oggetto i titoli di Stato si configuri come “legato di specie”, cioè come legato avente ad oggetto il diritto di proprietà o un altro diritto reale su una “res” determinata appartenente al defunto (nella fattispecie, i titoli di Stato a lui intestati in vita). In tal caso il trasferimento del bene (i titoli di Stato) si realizza direttamente a favore del legatario al momento della morte del de cuius.