Stretta fiscale su dividendi e plusvalenze di “micro” partecipazioni

8 Gennaio 2026

NOTIZIA FLASH N. 1/2026

——Con l’art. 1, commi 51-55 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) vengono parzialmente riscritte le norme del D.P.R. n. 917/86 (TUIR) – gli artt. 58, 59, 87 e 89 – che regolano la tassazione dei dividendi e delle plusvalenze realizzati su taluni tipi di partecipazioni.

——In particolare, vengono introdotte due soglie – alternative tra loro – al di sotto delle quali la partecipazione genera dividendi e plusvalenze tassabili sul 100% dell’importo, senza più dunque la possibilità di accedere al più favorevole regime impositivo dell’imponibilità sul 5%.

——Le due soglie si riferiscono a:

  • l’entità percentuale della partecipazione posseduta o ceduta (direttamente e, tramite società controllate, anche indirettamente¹) → 5%;
  • il valore fiscale (= costo fiscale di acquisto)  → 500.000 euro.

——Ove la partecipazione posseduta o ceduta non raggiunga nessuna delle due soglie, il relativo dividendo e la relativa plusvalenza da cessione saranno imponibili per il 100% dell’ammontare.

——Ove almeno una delle soglie sia raggiunta, il regime di tassazione di dividendi e plusvalenze resterà quello attuale (imponibile del 58,14% per partecipazioni possedute da imprese individuali e società di persone, del 5% per partecipazioni possedute da società di capitali con requisiti “Pex”).

——Le medesime regole si applicano, oltre alle partecipazioni, anche agli strumenti finanziari partecipativi (art. 44, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/86) e alle remunerazioni relative ai contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale (art. 109, comma 9, lett. b) del D.P.R. n. 917/86). Per essi l’unica soglia di riferimento è il valore fiscale di 500.000 euro: al di sotto scatta l’imponibilità integrale dei proventi, mentre se l’investimento raggiunge almeno tale importo allora si applica il regime agevolato di solo parziale imponibilità (58,14% o 5%, a seconda dell’investitore).

——Analogo regime impositivo viene previsto per le partecipazioni, gli strumenti finanziari partecipativi e i contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale posseduti da società e da enti soggetti a un’imposta sul reddito delle società ubicati negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo: per gli utili corrisposti a tali soggetti il nuovo art. 27, comma 3-ter del D.P.R. n. 600/73 prevede l’applicazione di una ritenuta d’imposta con l’aliquota dell’1,20%, corrispondente all’applicazione di un’aliquota del 24%, come quella IRES, su un reddito imponibile del 5%, al fine di parificarne il trattamento fiscale a quello nazionale.

——E veniamo, infine, alla decorrenza delle nuove norme:

  • per i dividendi esse si applicheranno alle distribuzioni deliberate a partire dal 1° gennaio 2026 → i dividendi deliberati prima del 2026 ma pagati dal 2026 in poi saranno soggetti alle vecchie regole;
  • per le plusvalenze il nuovo regime impositivo si applicherà alle cessioni perfezionate a partire dal 1° gennaio 2026 aventi ad oggetto titoli acquistati sempre dal 1° gennaio 2026 in poi → in caso di titoli acquistati in epoche diverse opererà il criterio FIFO (si vende per primo il titolo più vecchio).

——Nulla cambia per le persone fisiche (non imprenditori): resta la ritenuta d’imposta del 26%.