NOTIZIA FLASH N. 43/2025

——Con l’emanazione del D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 (cd. Decreto correttivo delle norme di attuazione della riforma fiscale) viene modificata – in pejus – la disciplina in materia di rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili che stavamo applicando dal 22 giugno 2022 (D.L. n. 73/22).
——La norma interviene aggiungendo il comma 1-ter all’art. 83 del D.P.R. n. 917/86 (in ambito IRES), il comma 5-bis agli artt. 5 e 6, e il comma 4-bis all’art. 7 del D.Lgs. n. 446/97 (in ambito IRAP).
——Tutto ruota intorno a due definizioni:
- “errore” → secondo l’OIC 29, par. 44, l’errore consiste “nell’impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili”; l’errore può concernere la qualificazione, l’imputazione temporale oppure la classificazione del fatto oggetto di rilevazione;
- “rilevante” → secondo l’OIC 29, par. 46, “un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell’errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze”.
——È di immediata evidenza che le definizioni di cui sopra non fissano limiti oggettivi di importo e, pertanto, la presenza o meno di un “errore rilevante” è rimessa alla valutazione del soggetto che, di volta in volta, approccia il problema (il redattore del bilancio, il revisore, il verificatore dell’Amministrazione finanziaria, ecc.).
——Premesse queste definizioni e considerazioni, vediamo come cambia il processo di correzione degli errori contabili, tenendo presente che la norma si applica alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025:
- in caso di “errore non rilevante” la correzione effettuata nel bilancio assume rilevanza anche fiscale se effettuata entro la data di approvazione del bilancio dell’esercizio successivo a quello nel quale l’errore è stato commesso (si intende, con le scritture di assestamento di quel bilancio) e, comunque, entro la data di inizio di qualsivoglia attività di accertamento da parte del Fisco à la sopravvenienza attiva o passiva sarà, dunque, in tal caso rispettivamente tassabile o deducibile;
- in caso di “errore rilevante” la correzione richiederà l’invio di una dichiarazione integrativa riferita al periodo d’imposta nel quale l’errore è stato commesso.
——Rispetto alla precedente disciplina, la rilevanza fiscale della correzione dell’errore contabile richiede che il bilancio sia obbligatoriamente sottoposto a revisione contabile, pertanto la necessaria presenza dei revisori rende senz’altro opportuna un’interlocuzione con i medesimi durante il procedimento di redazione del bilancio nel quale si intende recepire la correzione dell’errore.
——La correzione, soddisfatti tutti i requisiti sopra descritti, assume rilevanza anche ai fini IRAP solo all’ulteriore condizione che il valore della produzione netta di entrambi i periodi d’imposta coinvolti (quello di commissione e quello di correzione dell’errore) sia positivo a prescindere dall’elemento oggetto di correzione (si vogliono evitare arbitraggi tra periodi d’imposta con basi imponibili IRAP di segno opposto, tenendo presente la non riportabilità dei risultati fiscali negativi ai fini IRAP).
——Resta ferma la disposizione che, in caso di presentazione di dichiarazione integrativa oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il credito eventualmente emergente potrà essere utilizzato in compensazione solo con debiti maturati a partire dall’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.
