NOTIZIA FLASH N. 42/2025

——La continua discesa dei tassi d’interesse, che si è registrata nel corso dell’anno, fa sentire i suoi effetti anche sulla misura del tasso d’interesse legale.
——Con la pubblicazione in G.U. del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 10 dicembre 2025 viene stabilito che, con decorrenza dal prossimo 1° gennaio 2026, il tasso d’interesse legale registrerà una riduzione dal 2% all’1,6%.
——Il primo impatto è di natura civilistica: ai sensi dell’art. 1284 del Codice civile è al saggio degli interessi legali che “si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura”.
——Importanti sono anche i riflessi di natura fiscale di tale modifica, a cominciare dalla riduzione del costo, in termini di interessi, del “ravvedimento operoso”: infatti gli interessi dovuti sulle somme (imposte, ritenute, ecc.) tardivamente versate dovranno essere conteggiati applicando il tasso del 2% annuo fino al 31 dicembre 2025 e il tasso dell’1,6% annuo a partire dal 1° gennaio 2026 fino al giorno del versamento. Ad esempio, in caso di tardivo versamento dell’acconto IVA (in scadenza il prossimo 29 dicembre 2025) con invio del Mod. F24 in data 7 gennaio 2026, il “ravvedimento operoso” dovrà essere calcolato applicando all’importo dovuto per 2 giorni il tasso del 2% annuo e per i restanti 7 giorni il tasso dell’1,6% annuo.
——La misura del saggio legale trova poi applicazione ogni qual volta il tasso d’interesse di somme date a mutuo non venga espressamente pattuito per iscritto tra le parti¹ (si pensi, ad esempio, ai finanziamenti soci erogati senza alcuna delibera assembleare e/o scambio di corrispondenza) e quando viene rateizzato il versamento degli importi dovuti a seguito dell’adesione ad uno degli istituti deflativi del contenzioso (acquiescenza, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale)².
——Sempre in ambito fiscale, la modifica del tasso d’interesse legale in passato incideva anche sui calcoli del valore degli usufrutti e delle rendite ai fini delle imposte indirette (registro, ipotecaria e catastale, successioni e donazioni); poiché, però, il D.lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha introdotto la previsione di una soglia minima del saggio legale d’interesse rilevante per il calcolo del valore di rendite e usufrutti, fissandola al 2,5% annuo, la riduzione del tasso d’interesse legale dal 2% all’1,6% non avrà alcun impatto sulle tabelle da utilizzare per i calcoli in questione.
——Infine, ai fini contributivi la misura del tasso d’interesse legale ha effetto, in particolare, sulle sanzioni civili previste in caso di omesso o tardivo versamento di contributi previdenziali e assistenziali³.

