Rivalutazione di terreni, partecipazioni e fondi comuni

18 Gennaio 2023

Notizia Flash n. 5/2023

——Con le disposizioni contenute nell’art. 1, commi 107-109 e 112-113 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) vengono non soltanto riaperti i termini per procedere alla rideterminazione del costo di acquisto di terreni e partecipazioni non quotate posseduti da persone fisiche, ma tale opzione viene estesa anche ai titoli quotati e alle quote di fondi comuni di investimento.

——I soggetti interessati dalla norma sono solo le persone fisiche (anche estero residenti) che posseggono tali beni non nell’ambito della propria attività imprenditoriale o professionale (quindi non sotto la “cappella” di una partita IVA), bensì nella sfera giuridica privata; possono essere interessati alla norma anche le società semplici e gli enti non commerciali.

——Di seguito illustriamo le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 iniziando da quelle relative alla rideterminazione del costo di acquisto di terreni e di partecipazioni:

  • nel novero dei beni di cui è possibile ottenere la rideterminazione del costo di acquisto, ai terreni (agricoli o edificabili) e alle partecipazioni (non quotate) si aggiungono “i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione”;
  • la proprietà dei beni rivalutabili deve sussistere alla data del 1° gennaio 2023 → è indifferente la circostanza che essi possano essere già stati venduti prima del termine per perfezionare la rivalutazione (ad esempio: azioni cedute a maggio 2023, comunque rivalutabili a novembre 2023);
  • l’imposta sostitutiva dovuta è pari al 16% e viene applicata:
  • ——per i terreni e le partecipazioni non quotate sul valore risultante dalla perizia giurata di stima, da redigere e giurare entro la data del 15 novembre 2023;
  • ——per i titoli quotati sulla media aritmetica delle quotazioni rilevate nel mese di dicembre 2022;
  • il termine di versamento è il 15 novembre 2023; esso può essere eseguito in unica rata (scadente il 15 novembre 2023) oppure in tre rate annuali (scadenti il 15 novembre 2023, il 15 novembre 2024 ed il 15 novembre 2025, con interessi al tasso del 3% annuo sulle rate successive alla prima).

——L’aumento dal 14% al 16% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta riduce inevitabilmente la convenienza ad aderire alla nuova opzione per la rideterminazione del costo di acquisto: con la nuova norma il punto di “pareggio” tra il “non far nulla” ed il “rivalutare” si colloca ad un valore della plusvalenza pari al 160% del costo di acquisto → al di sopra di tale percentuale conviene procedere alla rideterminazione del costo tramite perizia, mentre al di sotto conviene non fare nulla.

——Con riferimento ai titoli quotati – trattandosi della “prima volta” – l’opportunità potrebbe prospettarsi interessante per parecchi portafogli, soprattutto per le partecipazioni di possesso più datato.

——La Legge di Bilancio 2023 prevede altresì la possibilità di affrancare in modo agevolato i redditi derivanti dalla gestione, dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (in sigla OICR → trattasi delle società che gestiscono i fondi comuni di investimento) – esclusi quelli per i quali è stata esercitata l’opzione per il cd. “risparmio gestito” – con il versamento di un’imposta sostitutiva del 14% calcolata sulla differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.

——È richiesta un’opzione da esercitare entro il 30 giugno 2023 mediante comunicazione da inviare all’intermediario che ha in gestione i titoli, al quale dovrà essere data la provvista per il versamento dell’imposta sostitutiva entro il termine del 16 settembre 2023; le quote o azioni di OICR devono essere ancora posseduti alla data di esercizio dell’opzione per l’affrancamento.