"Flat tax" incrementale del 15%

16 Gennaio 2023

Notizia Flash n. 4/2023

——Con l’art. 1, commi 55-57 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) debutta un’assoluta novità nel panorama delle imposte sostitutive: la “flat tax” incrementale del 15%.

——La norma riguarda le sole persone fisiche – imprenditori e professionisti – che non applicano il “regime forfettario” disciplinato dall’art. 1, commi 54-89 della Legge n. 190/14, ed opera esclusivamente per l’anno 2023.

——Il meccanismo di calcolo non è complesso, e di seguito verrà illustrato step by step:

  1. si prendono in considerazione i soli redditi d’impresa o di lavoro autonomo dichiarati per gli anni 2020, 2021 e 2022 (R2020, R2021, R2022) → per la loro individuazione si vanno a vedere i dati esposti nei quadri RE, RF e RG dei Modelli Redditi PF presentati con riferimento alle predette annualità d’imposta;
  2. si individua l’anno in cui il reddito d’impresa o di lavoro autonomo è stato il maggiore dei tre e lo si incrementa di un 5% [Rbest = max(R2020; R2021; R2022)) x 1,05];
  3. si raffronta il reddito d’impresa o di lavoro autonomo realizzato nell’anno 2023 (R2023) con il predetto “miglior reddito del triennio 2020-2022 maggiorato del 5%” (Rbest), e se il primo è maggiore del secondo (R2023 > Rbest) allora ci sono le condizioni per applicare la “flat tax” incrementale;
  4. si calcola la differenza tra i predetti redditi (R2023 – Rbest) e si assume, quale base imponibile (BI), il minor valore tra tale differenza e l’importo di € 40.000,00, che costituisce la soglia massima di “reddito incrementale” sul quale è possibile applicare la “flat tax” [BI = min(R2023 – Rbest; € 40.000)];
  5. si determina la “flat tax” (FT) applicando alla base imponibile l’aliquota del 15% (FT = BI x 15%);
  6. si assoggettano il restante reddito d’impresa o di lavoro autonomo (R2023 – BI) e gli eventuali altri redditi conseguiti dalla persona fisica ad imposizione ordinaria.

——Proponiamo alcuni esempi aiutandoci con la tabella sottostante:

——Si osserva che il risparmio che si ottiene dipende dallo scaglione Irpef nel quale si sarebbe altrimenti collocato il “reddito incrementale” soggetto all’aliquota flat del 15%, ed è evidente che tale beneficio sia massimo nel caso in cui il “reddito incrementale” si collochi nello scaglione superiore ad € 50.000,00.

——Va da sé che, seppure tassato in modo forfettario, il “reddito incrementale” costituisce materia imponibile a tutti gli effetti, per cui il Legislatore si è preoccupato di precisare che ogni riferimento a requisiti di natura reddituale, per l’accesso a qualsivoglia beneficio fiscale, deve includere anche il predetto “reddito incrementale”.

——Si è detto in apertura che la “flat tax” opererà nel solo anno d’imposta 2023: per tale ragione ai fini del calcolo degli acconti Irpef e relative addizionali per l’anno 2024 l’imposta dell’anno 2023 dovrà essere riconteggiata senza considerare l’effetto dell’applicazione della “flat tax”.