Definizione agevolata degli avvisi bonari

20 Gennaio 2023

Notizia Flash n. 6/2023

——Con le disposizioni contenute nell’art. 1, commi 153-159 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) è stata introdotta la possibilità di definire in modo agevolato le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (c.d. avvisi bonari).

——Secondo quanto previsto dall’art. 36-bis del D.P.R. 600/73 e dall’art. 54-bis del D.P.R. 633/72, sulla base delle procedure di controllo automatizzate l’Agenzia delle Entrate effettua dei controlli finalizzati a correggere gli errori materiali e di calcolo, nonché a verificare la corretta liquidazione delle imposte ed il relativo versamento nei termini di legge.

——Nel caso in cui vengano riscontrate delle difformità l’Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente (o all’intermediario che ha inviato la dichiarazione) una comunicazione con cui richiede di sanare le irregolarità riscontrate, versando quanto dovuto entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione di irregolarità; l’importo dovuto è maggiorato delle sanzioni pari al 10% dell’importo omesso nonché degli interessi al tasso del 3,5% annuo.

——È inoltre prevista per legge la possibilità di versare quanto richiesto rateizzando l’importo fino ad un massimo di otto rate trimestrali se l’importo dovuto è inferiore a 5.000 euro ed in 20 rate trimestrali se l’importo dovuto supera i 5.000 euro. In questo caso sono dovuti anche gli interessi di rateazione nella misura del 3,5% annuo.

——La norma introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 prevede la possibilità di versare le sanzioni sugli avvisi bonari nella misura ridotta del 3% in luogo della misura ordinaria del 10%; tale possibilità è limitata alle seguenti comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate:

  • avvisi bonari riferiti ai periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, purché alla data del 1° gennaio 2023 non sia scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) previsto dalla legge per il pagamento di quanto dovuto;
  • avvisi bonari riferiti ai periodi di imposta 2019, 2020 e 2021 non ancora notificati;
  • avvisi bonari riferiti ad annualità precedenti per cui sia regolarmente in corso un piano di rateazione.

——Qualora il contribuente intendesse aderire, il versamento della somma dovuta o della prima rata degli avvisi che scadranno nel 2023 dovrà essere eseguito entro i termini di legge; diversamente la norma perde di efficacia.

——Con riferimento alle rateazioni in corso la norma agevolativa è limitata agli importi oggetto di rateazione e non ancora versati, purché in scadenza a partire dal 1° gennaio 2023; le somme già versate, riferite a rate già scadute, rimangono definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. Pertanto l’efficacia della suddetta agevolazione è massima per i piani di rateazione appena avviati, mentre per i piani in fase di conclusione l’appetibilità è più ridotta. 

——Da ultimo, la nuova normativa ha esteso – a regime – la possibilità di suddividere il versamento fino a 20 rate trimestrali anche nel caso di debiti inferiori a 5.000 euro.

——Si invita pertanto la clientela a verificare i piani di rateazione degli avvisi bonari in essere ed a contattare il professionista di riferimento per valutare l’adesione alla suddetta agevolazione.