NOTIZIA FLASH N. 34/2025

——Quando si parla di “auto aziendali” concesse in fringe benefit ai dipendenti, si è sovente portati a ritenere che ogni tipologia di costo ad esse afferenti possa rientrare nel regime di tassazione forfetaria previsto dall’art. 51, comma 4, lett. a) del D.P.R. n. 917/86 e che, conseguentemente, ogni somma trattenuta al dipendente per l’uso dell’auto possa alleggerire la tassazione in busta paga.
——A ricordarci che la realtà è un po’ diversa ci ha pensato l’Amministrazione finanziaria con le risposte a interpello n. 233/25 – che si è occupata degli optional aggiuntivi fatti installare sull’auto – e n. 237/25 – che, invece, ha affrontato la questione delle ricariche elettriche.
——Rammentiamo, preliminarmente, che il fringe benefit altro non è che un compenso in natura: al dipendente, in aggiunta alla busta paga in denaro, viene concesso l’utilizzo di un bene aziendale – nella fattispecie, un’autovettura – i cui costi di percorrenza restano a carico del datore di lavoro. Essendo pur sempre un “compenso”, esso viene tassato in busta paga (con l’applicazione della ritenuta fiscale), a meno che (e nella misura in cui) il dipendente rimborsi al datore di lavoro tutto o parte del costo.
——Partiamo dagli optional, che spesso vengono fatti aggiungere all’auto su richiesta del dipendente: l’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 233/25, sottolinea innanzitutto che l’espressione “al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente” – che identifica gli importi che riducono la base imponibile del fringe benefit – deve intendersi riferita “non a tutte le somme trattenute al lavoratore o versate dallo stesso, a vario titolo, in relazione al veicolo assegnato, ma solo a quelle eventualmente richieste dal datore di lavoro per l’uso ai fini personali del veicolo stesso, determinate sulla base delle tabelle ACI”.
——Quindi, prosegue evidenziando che “Nella determinazione di tali valori l’ACI tiene conto dei costi annui non proporzionali alla percorrenza, ovvero di tutti i costi che in ogni caso l’automobilista deve sostenere, indipendentemente dal grado di utilizzazione del veicolo, e dei costi annui proporzionali alla percorrenza, ovvero dei costi che direttamente o indirettamente sono connessi al grado di utilizzazione del veicolo stesso. Pertanto, non rientrano nella determinazione di tale valore eventuali optional”. Ergo, se il dipendente ottiene l’aggiunta di optional al veicolo assegnato, non solo dovrà pagarli al datore di lavoro (rimborsandolo direttamente o con trattenuta in busta paga), ma non vedrà ridotte le ritenute subite in busta paga.
——Ora passiamo al caso delle ricariche delle auto elettriche. Già in un recente passato (risposta a interpello n. 421/23) l’Agenzia delle Entrate aveva affermato che il rimborso ricevuto dal dipendente per il consumo di energia elettrica “domestica” utilizzata per la ricarica dell’auto elettrica aziendale dovesse essere considerato un rimborso spese tassabile, escludendone la natura di fringe benefit. Proprio richiamando quel precedente, nella risposta n. 237/25 l’Amministrazione finanziaria – affrontando la casistica delle ricariche utilizzate presso colonnine pubbliche con addebito dei km percorsi in eccedenza rispetto ad un limite prefissato dall’azienda – conferma che “le somme addebitate al dipendente in relazione all’energia elettrica per l’uso privato del veicolo non potranno essere portate in diminuzione del valore del veicolo forfetariamente determinato in base alle tabelle ACI al fine di abbattere il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione (…)”.
——Sono prese di posizione che non si ritengono condivisibili, a mente dei criteri che presiedono l’elaborazione delle tabelle ACI (peraltro richiamati nella circolare n. 326/97 del Ministero delle Finanze), ma con le quali le aziende dovranno confrontarsi nell’elaborazione della propria policy.
