Come trattare ai fini IVA le spese riaddebitate in fattura?

1 Ottobre 2025

NOTIZIA FLASH N. 35/2025

——La domanda ricorre più frequentemente di quanto si immagini: “Dottore, ho sostenuto questa spesa e la devo riaddebitare al cliente: quale regime IVA devo applicare?”. La risposta non è sempre agevole, poiché il regime fiscale di riaddebito delle spese dipende da diversi fattori, che di seguito si esamineranno solo con riguardo agli effetti sul trattamento ai fini IVA.

——Il primo elemento da prendere in considerazione è la natura del rapporto sussistente tra le parti: a tal fine si distingue il “mandato con rappresentanza” dal “mandato senza rappresentanza”. Nel primo caso il fornitore (sia esso un professionista o una società) sostiene le spese sia in nome che per conto del suo cliente (cioè, le “pezze giustificative” sono intestate al cliente, ma la somma viene anticipata dal fornitore), mentre nel secondo caso (“mandato senza rappresentanza”) la spesa è sostenuta dal fornitore in proprio (con “pezze giustificative” a sé intestate) anche se per conto del cliente.

——In caso di “mandato con rappresentanza”, essendo in presenza di una mera anticipazione finanziaria, il riaddebito non concorre a formare la base imponibile ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 3) del D.P.R. n. 633/72, e se di importo superiore a € 77,47 va esposta in fattura la marca da bollo di € 2,00. Invece, in caso di “mandato senza rappresentanza” il riaddebito al cliente segue il medesimo regime fiscale applicato al fornitore (stessa aliquota IVA, stesso regime di esenzione/non imponibilità), anche in caso di aggiunta di un mark up da parte del fornitore (risposta a interpello n. 132/20, ma la giurisprudenza comunitaria è contraria).

——Ma in taluni casi la regola del “medesimo regime fiscale” non si applica; ciò avviene quando:

  • l’applicazione di un regime agevolativo (aliquota IVA ridotta oppure esenzione/non imponibilità) è prevista solo al ricorrere di determinati requisiti soggettivi → ad esempio: il regime di non imponibilità ex art. 72 del D.P.R. n. 633/72 nei rapporti con organi sovranazionali opera nei rapporti tra committente e appaltatore ma non si estende all’eventuale subappaltatore; così pure, in caso di riaddebito ad una Pubblica Amministrazione opererà lo split payment, mentre l’addebito principale sarà avvenuto con normale rivalsa dell’IVA;
  • la controparte è un soggetto non residente, perché in tal caso subentra la carenza del requisito di territorialità à ad esempio: servizio acquisito in ambito UE (con applicazione del “reverse charge” da parte del committente nazionale) e riaddebitato a cliente italiano (con IVA ordinaria).

——Al di fuori di un rapporto di mandato il riaddebito è soggetto ad IVA con aliquota ordinaria e analogamente avviene laddove il riaddebito sia forfetario.

——Ma c’è ancora un aspetto da non trascurare: ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 633/72 “La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi [comprende] gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente (…)”. Quindi, il riaddebito di spese che si qualifichino come inerenti all’esecuzione della cessione/prestazione torna nell’alveo del medesimo trattamento IVA della cessione/prestazione principale → si pensi, ad esempio, al riaddebito del costo per vitto e alloggio del personale inviato all’estero per eseguire una manutenzione su un impianto, che sarà fatturato – come la prestazione principale (la manutenzione) – fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/72.