NOTIZIA FLASH N. 33/2025

——Una recente sentenza della Corte di cassazione (la n. 10693 del 23 aprile 2025) mette alcuni puntini sulle “i” in merito all’obbligo di emissione della fattura per le prestazioni di servizi rese.
——Partiamo dalle norme che tutti conosciamo:
- ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 633/72 “le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo”;
- ai sensi dell’art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/72 “la fattura è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6”.
——Dal combinato disposto di tali norme abbiamo sempre tratto la conclusione che, in presenza di una prestazione di servizi, la fattura debba essere emessa solo a seguito del pagamento del corrispettivo. Ebbene, su questa “conclusione” gli Ermellini fanno alcune precisazioni.
——In particolare, nella sopracitata sentenza i giudici distinguono:
- il “fatto generatore dell’obbligazione tributaria”, che comporta l’obbligo di fatturazione → esso è costituito dalla materiale esecuzione del servizio;
- il “momento di esigibilità dell’imposta”, che rende riscuotibile l’IVA da parte dell’Erario → esso è identificabile nel pagamento del corrispettivo.
——In breve, la Corte di cassazione ha affermato che, in caso di prestazione di servizi, l’obbligo di emissione della fattura sorge con la materiale esecuzione della prestazione benché, ai fini dell’adempimento, sia riconosciuto in favore dell’obbligato un termine fino al pagamento del corrispettivo.
——Nessun problema si pone quando i due momenti coincidono, e cioè nel caso in cui, eseguita la prestazione, si incassa contestualmente il corrispettivo: da quel momento decorre il termine di emissione della fattura previsto dall’art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/72.
——Ma quid accidit ove il corrispettivo non venga pagato? La Corte sentenzia che “In materia di IVA, l’amministrazione finanziaria che, a fronte di indicazioni contabili che prevedano l’annotazione di prestazioni di servizi dapprima in un conto “fatture da emettere” e poi in un conto relativo a crediti da riscuotere, contesti l’omessa fatturazione delle operazioni, ha l’onere di provare, anche sulla base di elementi presuntivi, che il pagamento, pure per equivalente, è stato in realtà compiuto, oppure che il contribuente intende sottrarsi all’adempimento dell’obbligo di fatturazione e di assolvimento dell’imposta, anche in considerazione del tempo trascorso dall’esecuzione dell’operazione, attesi l’interesse del prestatore a ricevere il pagamento rapido del prezzo e la correlazione del diritto di detrazione all’esigibilità dell’imposta”.
——Dunque, da un lato l’Amministrazione finanziaria viene gravata di un maggior onere della prova (non essendo sufficiente dedurre l’incasso del corrispettivo dal transito dal conto “fatture da emettere” al conto “crediti verso clienti”), ma dall’altro il contribuente viene “messo sull’attenti” circa quel “tempo trascorso dall’esecuzione della prestazione” (leggi “fatture da emettere” aperte da tempo) che ben potrebbe costituire un indizio, per il Fisco, di volontà di sottrazione all’obbligo di fatturazione.
——In buona sostanza, la Cassazione sembra voler “parlare alla suocera perché la nuora intenda”!
